Fisco e contabilità

Procedura di controllo sul bilancio, vecchi principi e nuovi adempimenti

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la deliberazione n. 247/2018/ la Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Veneto, nello svolgere le funzioni di controllo sul rendiconto e sul bilancio di previsione di un comune, sancisce e ribadisce le linee guida, in materia di controllo, cui debbono adeguarsi tutti gli enti locali, al fine di superare senza rilievi la procedura di controllo finanziario-contabile.
In particolare, la Corte pone l’attenzione sull’adempimento normativamente previsto dall’articolo 1, commi 166 e 167, Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), ossia la trasmissione da parte degli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.
Rammenta la Corte che l’esercizio 2015 ha segnato il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/Inpr – che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/Inpr, n. 31/2015/Inpr e n. 32/2015/Inpr relative a istituti centrali per la nuova contabilità, quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità – e che sempre il  2015 è stato l’ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio, introdotta dalla Legge Cost. n. 1/2012, di modifica dell’articolo 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la Legge n. 243/2012.
Il controllo operato dalla Corte, oltre che formale-procedurale, ossia attinente al rispetto degli obblighi e degli incombenti cd estrinseci (tempistica, modalità di presentazione, approvazione ecc.), è un controllo sostanziale cd intrinseco, ossia sui contenuti dei documenti finanziari e contabili.
In ossequio alla natura dinamica del controllo che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell’Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi e in funzione dell’adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte Cost. n. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell’Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili. Infatti, risulta tuttora in vigore l’articolo 7, comma 7, della Legge n. 131/2003, la quale prevede, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della deliberazione prevista dall’articolo 148-bis, Dlgs n. 267/2000 e/o l’avvio del procedimento di cd “dissesto guidato”, disciplinato dall’art. 6, comma 2, del Dlgs n. 149/2011 (in ragione della natura attualmente anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti), che sia possibile segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà per prevenire l’insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.
Tra le irregolarità riscontrate nel controllo, quelle che si sono rilevate più frequenti sono state:
- l’approvazione del rendiconto in ritardo;
-  la non corretta composizione del risultato di amministrazione;
-  la mancata o scorretta analisi dei residui;
-  la non corretta imputazione della spesa per il personale.
I richiami della Corte si concludono con l’elencazione delle limitazioni cui può andare incontro un ente non virtuoso e rispettoso delle procedure legali:
-  impossibilità di ricorrere all’indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall’articolo 203, comma 1, lett. a) del Tuel;
-  sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell’ente relativamente all’anno in cui l’inadempimento è avvenuto;
-  sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali);
-  attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141 del Tuel;
-  divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione di determinati documenti contabili ai sensi dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl n. 113/2016.
Conclusivamente, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l’intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo, sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

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