I temi di NT+L'ufficio del personale

Incarichi agli interni, concorsi, riscatti contributivi e falsa attestazione del titolo

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni

Selezione per incarichi a contratto interamente riservata agli interni
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2774/ 2021, ha ritenuto legittimo quanto fatto da un ente locale che:
• ha rivisto il proprio organigramma istituendo delle figure dirigenziali, con conseguente adeguamento della dotazione organica;
• ha stabilito, in via provvisoria e sperimentale, di procedere alla copertura dei suddetti posti di qualifica dirigenziale mediante la procedura prevista dall'articolo 110 del Tuel interamente riservata al personale già dipendente dell'ente, inquadrato in categoria D, in possesso dei prescritti requisiti e con beneficio del conseguente collocamento in aspettativa.
Tutta la motivazione è stata incentrata sulla natura non "pubblicista" della selezione prevista dall'articolo 110, alla sua estraneità ai principi che regolano i concorsi pubblici e alla chiara impronta fiduciaria dei conseguenti incarichi.

Calcolo del punteggio finale nei concorsi
«[…] la giurisprudenza […] ha dichiarato che il criterio della somma aritmetica di tutti i punteggi conseguiti dal candidato, eventualmente previsto dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune, non prevale su quello incompatibile della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, stabilito dall'articolo 7, comma 3, del Dpr 487/1994. In particolare questo Consiglio (sentenza, n. 397/2010) ha analizzato i rapporti tra la potestà regolamentare degli enti locali e la normativa statale pervenendo alla conclusione "[…] che di questi meccanismi faccia parte anche il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche si desume non solo dal carattere di disciplina generale dei pubblici concorsi proprio del Dpr 487/1994, ma dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da Comune a Comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite […]". Deve quindi trovare applicazione il criterio di attribuzione del punteggio finale fissato dalla disciplina statale e in particolare dal richiamato articolo 7, comma 3, del Dpr 487/94 […] secondo cui il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e delle votazione conseguita nel colloquio"». È questa la sintesi della sentenza n. 2778/2021, del Consiglio di Stato.

Riscatti contributivi
L'Inps, con la circolare n. 54/2021, ha fornito chiarimenti per i casi in cui gli oneri da riscatto, che per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi andrebbero determinati con il criterio di cui al comma 4 dell'articolo 2 del Dlgs 184/1997 (criterio della riserva matematica), sono invece calcolati con il criterio del calcolo a percentuale per effetto dell'esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo (opzione al sistema contributivo, totalizzazione, cosiddetta "opzione donna", computo previsto dall'articolo 3 del Dm n. 282/1996).

Falsa dichiarazione dei titoli nei concorsi
La Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 12791/ 2021, ha confermato che integra i reati di falso ideologico e truffa la falsa dichiarazione in merito all'avvenuto conseguimento di un titolo di studio resa da un soggetto in sede di partecipazione ad una procedura per l'accesso al pubblico impiego.