Personale

Il tampone del dipendente nello staff concorsuale va rimborsato esentasse

Non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un reale arricchimento per il lavoratore

di Pietro Alessio Palumbo

Nel corso della pandemia da Covid-19 e nel rispetto dei protocolli ministeriali il personale convolto negli staff concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici hanno dovuto effettuare test rapidi o molecolari per il riscontro della negatività al virus. Il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente implica che salvo limitate eccezioni, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono reddito fiscalmente imponibile.

Con la risposta a istanza d'interpello n. 160/2022, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che i dipendenti coinvolti nelle procedure selettive vanno ripagati dei costi sostenuti per i suddetti tamponi; e il rimborso in parola non costituisce base imponibile ai fini Irpef; in quanto costo sostenuto "nell'esclusivo" interesse del datore di lavoro.

Su presentazione della documentazione in originale al datore di lavoro (scontrino della farmacia o fattura del centro medico) il dipendente riceverà quindi il rimborso; ma nella dichiarazione dei redditi precompilata dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.

Il Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Con la predetta disciplina viene stabilito che sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti concorrono alla determinazione del reddito da lavoro dipendente; e in quanto tali costituiscono redditi imponibili.

Tuttavia – ha chiarito l'agenzia delle Entrate - non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un reale "arricchimento" per il lavoratore; non sono fiscalmente rilevanti le erogazioni effettuate per un interesse esclusivo del datore di lavoro. Circa la rilevanza reddituale dei rimborsi spese vanno esclusi da imposizione quelli che riguardano spese di competenza del datore di lavoro ma anticipate dal dipendente, come ad esempio quelle relative all'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, la carta per la fotocopiatrice o quella per la stampante. In ogni caso qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio sufficientemente preciso ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, e al fine di evitare che il rimborso concorra alla determinazione del reddito da lavoro dipendente, i costi sostenuti dal dipendente nell'interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e senz'altro documentalmente accertabili.

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