Fisco e contabilità

Niente armonizzazione contabile per i consorzi di bonifica

Decisione favorevole anche rispetto alle motivazioni sui residui attivi e sul fondo crediti di dubbia esigibilità

di Maria Teresa Nardo e Francesco Cribari

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con la sentenza n. 2044/2021, ha accolto il ricorso proposto da un consorzio di bonifica integrale contro la struttura regionale di controllo che aveva annullato la deliberazione del consiglio dei delegati del consorzio di approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2021.

La struttura regionale di controllo ha annullato la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2021 del consorzio in quanto «non rispettoso dei principi di veridicità, congruenza e trasparenza». Il consorzio si è rivolto al Tar contestando la legittimità del provvedimento di annullamento. Con ordinanza il tribunale ha rigettato l'istanza di tutela interinale. Il Consiglio di Stato, Sezione III, sull'appello cautelare proposto da parte del ricorrente, ha disposto la sollecita trattazione del ricorso in base all'articolo 55, comma 10 del Cpa e il 22 settembre 2021 il ricorso è stato trattato in udienza pubblica.

Il consorzio, a difesa della delibera di approvazione del bilancio di previsione 2021, ha sottolineato come lo stesso fosse stato elaborato nel rispetto delle norme contabili vigenti per tali tipologie di istituzioni, come anche certificato dal revisore unico dei conti nel parere positivo rilasciato sul documento contabile oggetto di impugnativa. Uno dei motivi per i quali l'ente regionale di controllo ha annullato la delibera riguarda la mancata predisposizione della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente, così come previsto a seguito della riforma di contabilità attuata con il Dlgs 118/2011 (allegato 4/1 punto 9.7). A tal proposito il Tar sposa la posizione del consorzio di «legittimità del proprio bilancio» considerato, tra l'altro, che la riforma di contabilità non è applicabile ai consorzi di bonifica. Il tribunale testualmente sostiene che «è conscio delle numerose questioni riguardanti la natura giuridica dei consorzi di bonifica (su cui cfr. Corte cost. 25 luglio 1994, n. 346) e la loro assoggettabilità alle norme contabili dettate dal d.lgs. n. 118/2011(su cui cfr. TAR Sardegna, Sez. II, 10 agosto 2020, nn. 435-440), che – si noti incidenter tantum – nessuna norma applicabile prevede espressamente». In ogni caso, aggiunge il Tar, «la mancanza della tabella, ove anche ritenuta necessaria, potrebbe […] al più rendere incompleto l'apparato documentale del bilancio di previsione, ma, non […] incidere sulla sua veridicità, congruenza e trasparenza».

Il Tar ha assunto decisione favorevole anche rispetto alle motivazioni sui residui attivi e sul fondo crediti di dubbia esigibilità presentate dal consorzio. L'aumento dei residui attivi, precisa il Tar, è un aumento dovuto «a causa di forza maggiore», collegato al blocco della riscossione coattiva dovuto all'emergenza Covid-19.

Nel senso della non applicazione ai consorzi di bonifica delle norme sull'armonizzazione contabile si è espressa anche l'Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue (Anbi) che, con la circolare n. 26, Prot. 849 del 17 luglio 2017, escludendo che i consorzi in parola possano rientrare nella categoria degli enti strumentali delle regioni, ha concluso che «le superiori argomentazioni impongono pertanto di accedere all'unica ricostruzione ermeneutica corretta, incentrata sull'esclusione dei Consorzi di bonifica dall'area soggettiva di applicazione degli articoli 8 e 11 ter del D. Lgs. N. 118/2011 come modificati per effetto del D. Lgs. N. 126/2014 e del pedissequo D.M. 6 giugno 2016, reiteratamente richiamati».

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