Urbanistica

Il contributo di costruzione va restituito in caso di mancato o parziale utilizzo

Lo ha ricordato il Tar Sicilia: l'onere è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire

di Massimo Frontera

Il privato promotore di un intervento edilizio, regolarmente autorizzato con conseguente rilascio del titolo da parte della Pa, ha diritto a chiedere e ottenere dal Comune la restituzione delle somme versate nei casi in cui il richiedente abbia rinunciato a utilizzare il permesso di costruire oppure lo abbia utilizzato solo parzialmente. Lo ha ribadito il Tar Sicilia (Prima Sezione di Catania) con la pronuncia n.495/2022 sulla base del principio che «il contributo di costruzione è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire» e, di conseguenza, in caso di mancato o parziale utilizzo del titolo «il Comune è obbligato a restituire le somme percepite perché il relativo pagamento risulta privo della causa originaria».

La controversia sulla quale si pronunciano i giudici del Tar Sicilia riguarda un complesso caso (sottoposto in precedenza anche al giudice ordinario) in cui il comune in questione (Messina) ha richiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per una concessione edilizia rilasciata nel 1996. Gli originali proprietari e richiedenti il titolo edilizio hanno poi ceduto la proprietà a un terzo soggetto che ha avviato i lavori, realizzandoli solo in parte prima della scadenza della concessione. Il comune di Messina si è rivolto per il pagamento agli originali proprietari venditori. Da qui l'avvio della controversia con la presentazione di un ricorso per vari motivi.

LA PRONUNCIA DEL TAR SICILIA (CATANIA), SEZ. i, 16.2.2022, N.495

In uno dei motivi si contesta appunto l'ingiunzione di pagamento in relazione alla circostanza che «le opere non sono completamente eseguite, ma che anzi con recente determinazione il comune ha dichiarato la decadenza della concessione». Motivo che i giudici ritengono fondato in quanto - fanno notare - «il contributo di costruzione è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, per cui non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio o in ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio, sicché in tali casi il Comune è obbligato, anche ai sensi dell'art.2033 c.c. o comunque dell'art. 2041 a restituire le somme percepite perché il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare e, conseguentemente, il privato ha diritto a pretendere la restituzione».

«Ciò - aggiungono i giudici - vale anche nel caso in cui la mancata utilizzazione del permesso di costruire sia solo parziale tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all'oggetto della costruzione». «Ne consegue - concludono i giudici - che l'avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo (da versare) e alla restituzione della quota di esso (ove versata) che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata». La sentenza conclude pertanto con «l'obbligo in capo all'amministrazione di rideterminare il contributo avuto riguardo alla porzione effettivamente realizzata».

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