Fisco e contabilità

Incognita vincoli sul fondo di solidarietà

Accantonamenti a rendiconto per le somme da restituireper i servizi sotto i target

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di Daniela Ghiandoni, Elena Brunetto e Simone Simeone

In una fase di notevoli assegnazioni finanziarie agli enti locali, nella nuova logica introdotta anche dal Pnrr, si pone un problema di modifica della cultura organizzativa e della capacità di spesa degli enti. Il timore negli enti locali è la possibile volontà del legislatore di rendere vincolata una parte del Fondo di solidarietà.

Il dubbio nasce dall’applicazione del comma 449, lettera d-quinquies della legge 232/2016, modificata dal comma 791 della legge 178/2020, che ha trovato attuazione con il Dpcm del 1° luglio 2021 e nella legge di bilancio 2022, che legano la definitiva assegnazione dei contributi statali per alcuni servizi alla persona (servizi sociali, asili nido e trasporto disabili) al raggiungimento di obiettivi di servizio riconducibili a fabbisogni standard.

La volontà politica è di rimuovere gli squilibri territoriali nei servizi essenziali, ma forse non è stata considerata la possibilità che, introducendo l’obbligo di restituzione dei fondi assegnati nel caso in cui la performance dell’ente fosse inferiore a quella prevista all’atto dell'assegnazione, gli enti potrebbero trovarsi nella condizione di dover vincolare le relative risorse.

Di certo l’aspetto rientra nell’applicazione costituzionale dei Lep (articolo 117, comma 2, lettera m della Costituzione), che i principi contabili non hanno ancora ben regolamentato.

In attesa dei necessari aggiornamenti, si ritiene che gli enti locali possano contabilmente procedere così: 

a) accertare l’entrata del Fondo di solidarietà nell’esercizio di assegnazione inserendola tra le entrate libere in termini di competenza e di cassa;

b) verificare il livello di servizio erogato rispetto ai fabbisogni standard e successivamente il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma;

c) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, valutare nel rendiconto un possibile accantonamento di spesa per le eventuali restituzioni

L’accantonamento, rispettando il principio di prudenza, eviterebbe, con l’applicazione dell’avanzo, la riduzione delle risorse disponibili sulla competenza nell’esercizio successivo.

Si potrebbe superare così il problema della gestione del vincolo di competenza, che si tradurrebbe in una perdita di autonomia di spesa.

La gestione futura sarà comunque sempre più orientata a modelli di rendicontazione che si baseranno sulla dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di servizio come quelli indicati nella legge di bilancio 2022 in cui, oltre a citare la definizione dei Lep (prevista da anni) è indicato il raggiungimento di obiettivi come l’incremento della quota di disabili che usufruiscono del trasporto scolastico.

L’introduzione di queste norme indirizza gli enti locali a organizzare le attività in modo da verificare le proprie capacità di spesa agganciate alla rilevazione di obiettivi. Questo approccio risulterà utile sia per la gestione dei Lep finanziati dal Fondo di solidarietà sia per affrontare l’attuazione del Pnrr, che si basa su una cultura di gestione della spesa pubblica orientata al raggiungimento di obiettivi di performance con specifici milestone e target.

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