Fisco e contabilità

Contributi dei Comuni alle imprese in emergenza, su criteri selettivi e beneficiari decide l'ente

Nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione stabiliti dalla legge 241/1990

di Alberto Barbiero

I Comuni possono erogare contributi alle imprese del territorio, per sostenerle nel superamento delle conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ma devono definire precisi criteri per la distribuzione delle risorse e per la rendicontazione del loro utilizzo.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 130/2021 (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia del 4 agosto) ha chiarito le condizioni in base alle quali le amministrazioni locali possono concedere sovvenzioni dirette alle attività produttive e commerciali, nel quadro di attuazione dell'articolo 12 della legge 241/1990, potendo a tal fine utilizzare le risorse del Fondone per le funzioni fondamentali.

Gli enti sono tenuti anzitutto a individuare precisamente l'ambito di intervento, al fine di correlarlo alla tutela degli interessi pubblici legati alla comunità locale e al contesto socio-economico di riferimento. La definizione ha anche il fine di evitare interferenze con le competenze di altri livelli istituzionali in materia di sviluppo economico e di distinguere le misure di sostegno da altri tipi di provvidenze connesse a situazioni di disagio dei potenziali beneficiari.

La Corte dei conti evidenzia quindi come l'erogazione di contributi alle imprese debba, proprio in ragione della loro caratterizzazione come sovvenzioni e benefici, essere regolata da specifici criteri, adottati dal Comune nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

L'esigenza fondamentale di uguaglianza tra le varie situazioni, con la previsione di idonei requisiti da verificare puntualmente in capo ai richiedenti gli ausili finanziari, evitando nel contempo l'attribuzione di sussidi solo a soggetti previamente determinati.

Il quadro è pertanto riconducibile al sistema di erogazione di contributi delineato dall'articolo 54 del Dl 34/2020, che ha definito lo spazio di intervento delle amministrazioni locali in relazione al sostegno alle imprese per far fronte alle conseguenze negative dell'emergenza sanitaria.

Nel parere si rileva come l'individuazione dei criteri selettivi e dei soggetti da agevolare rientra nella discrezionalità del singolo ente, il quale la deve esercitare nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione stabiliti proprio dalla legge 241/1990.

La Corte dei conti evidenzia inoltre com'è il procedimento erogativo sia assoggettato a specifici obblighi di pubblicità, finalizzati a garantire la piena trasparenza in ordine al rispetto dei criteri che ai vari passaggi connessi all' effettiva attribuzione. In tale sistema di gestione delle sovvenzioni gli enti devono tenere peraltro in particolare considerazione anche le attività relative alla rendicontazione e alle verifiche sull'utilizzo dei contributi.

I Comuni possono finanziare i processi erogativi con risorse proprie, ma hanno margine di utilizzare anche il fondo per le funzioni fondamentali previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020 e dall'articolo 39 del Dl 104/2020, potendo gli enti finanziare con tali risorse anche interventi diversi dalle agevolazioni Tari, comunque connessi all'emergenza sanitaria, al fine di sostenere soggetti in difficoltà.

L'utilizzo del fondo comporta per gli enti che utilizzo per le contributi l'elaborazione di specifici report finalizzati a prendere conto dei finanziamenti concessi.

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