Personale

Compensi per le commissioni di concorso anche agli interni

Superate così alcune criticità sorte sull'argomento a seguito delle misure introdotte dalla legge «Concretezza»

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

I componenti delle commissioni di concorso hanno diritto a percepire il relativo compenso a prescindere dall'appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell'amministrazione che bandisce il concorso.

I quantum del compenso spettante, sia ai membri esterni che a quelli interni, può essere determinato nella misura prevista nel Dpcm 24 aprile 2020, previa adozione di un apposito atto di recepimento.

Sono queste le indicazioni contenute in un parere del Dipartimento della funzione pubblica rilasciato in questi giorni a un ente locale, che permettono di superare così alcune criticità sorte sull'argomento a seguito delle misure introdotte dalla legge «Concretezza».

Tra le misure volte ad accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, volute dall'allora ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Buongiorno, all'interno della legge «Concretezza» (legge 19 luglio 2019 n. 56), sono state previste delle specifiche disposizioni in materia di commissioni di concorso e di compensi spettanti (articolo 3, commi da 12 a 14).

Ma l'impianto normativo della legge «Concretezza», che si inserisce nella complessa e garbugliata cornice regolamentare del rapporto del pubblico impiego, consente di riconoscere ai dipendenti dell'ente, nominati componenti delle commissioni di concorso, il relativo compenso?

È possibile, se dovuto, corrispondere ai predetti dipendenti il compenso nella misura definita nel Dpcm 24 aprile 2020 (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 15 settembre 2020)? Sono questi gli interrogati posti da un ente locale direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Per i tecnici di palazzo Vidoni la soluzione va ricercata in un'attenta lettura della norma in questione. In primo tassello da fissare è contenuto nel comma 14 della legge 56/2019.

La chiara formulazione letterale della richiamata previsione normativa, che si riferisce al personale dirigenziale in generale e della ratio sottesa volta ad assicurare la massima efficienza e funzionalità nello svolgimento dei concorsi pubblici, porta ha ritenere che la stessa trovi applicazione a prescindere dall'appartenenza o meno dei dirigenti ai ruoli dell'amministrazione che bandisce il concorso, con la conseguenza che anche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi dirigenti non si applica la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del Dlgs 165/2001 in materia di onnicomprensività del trattamento economico.

D'altronde, si sottolinea nel parere, una lettura diversa rispetto a quella prospettata determinerebbe profili di disparità di trattamento tra i dipendenti dei ruoli dell'amministrazione che bandisce la procedura concorsuale e i dirigenti esterni a fronte della norma contenuta nel precedente comma 13 che qualifica gli incarichi in argomento come attività di servizio a tutti gli effetti di legge, «qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti» e contrasterebbe inoltre con lo stesso impianto dell'articolo 3 che, nell'evidente presupposto della retribuibilità degli incarichi di cui trattasi, ha previsto, allo stesso comma 13, l'aggiornamento dei compensi.

Inoltre, affermano i tecnici di palazzo Vidoni, l'inciso utilizzato dalla norma «… si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti» non impatta sulla disciplina della retribuibilità della prestazione, avendo piuttosto la finalità di consentire di espletare l'attività di componente di commissione in orario d'ufficio.

Se ciò vale per i dirigenti è fisiologico, anche per ragioni di parità di trattamento, che ciò valga anche per personale di qualifica non dirigenziale.

Pertanto, la corresponsione dei compensi riguardi tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall'appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell'amministrazione che bandisce il concorso.

Sul quantum da corrispondere, il Dipartimento della funzione pubblica, nel richiamare il disposto contenuto nell'articolo 1, comma 5, del Dpcm 24 aprile 2020 («le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto»), è dell'opinione che l'ente locale, a seguito di apposito atto di recepimento dell'adozione, possa riconoscere, sia ai membri esterni che a quelli interni, i compensi definitivi nel Dcpm.

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