Urbanistica

Eventuali errori formali nella comunicazione all'agenzia delle Entrate non cancellano il bonus

È quanto ha chiarito l’agenzia nel corso di Telefisco 2022, annunciando una circolare in relazione alle violazioni di natura formale

di Giorgio Gavelli

L'errore formale commesso nella comunicazione di opzione all’agenzia delle Entrate per la cessione del credito o lo sconto in fattura non provoca alcun pregiudizio alla spettanza della detrazione e, quindi, al regolare trasferimento dell’importo al destinatario, anche se occorre effettuare una segnalazione per le correzioni.

È quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022, annunciando una circolare in relazione alle violazioni di natura formale.

Il paragrafo 4.7 del provvedimento 3 febbraio 2022 afferma che la comunicazione di opzione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Per cui, successivamente a tale termine (e, particolarmente, in caso di intervenuta accettazione sulla piattaforma del trasferimento dell’importo da parte del cessionario/fornitore) non sono possibili correzioni di sorta. Con la risposta a interrogazione parlamentare del 20 ottobre 2021 (protocollo 5/06751) è stata ricordata l’analisi che l’Agenzia stava conducendo per individuare la soluzione procedurale più idonea, ma da allora non ci sono state novità. Diversi contribuenti hanno presentato istanze di correzione agli uffici locali (in base alla procedura descritta nella risposta a interpello 590/2020, richiamata da una risposta della Dre Emilia-Romagna del giugno 2021) ma non era chiaro se gli uffici fossero in grado di intervenire sulle istanze.

Ora si sa che la questione verrà affrontata in una circolare, la quale tratterà i casi concreti. Per gli errori formali (indicazione dei dati catastali, numero dei Sal, tipologia del cessionario eccetera) verrà richiesta una mera istanza di correzione, senza che sia pregiudicata (ferma restando la sussistenza dei requisiti per il bonus) tanto la spettanza della detrazione quanto l’efficacia della comunicazione di opzione. Questa conclusione, rispettosa dei principi generali dell’ordinamento e di quanto espressamente disposto dal comma 5-bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020, già tranquillizza molti contribuenti.

Più complesso è il caso di errori che incidono sull’importo del bonus, anche se è presumibile che sia il primo beneficiario a dover intervenire, piuttosto che mettere in discussione una circolazione del credito già intervenuta, vuoi sotto forma di cessione, vuoi per effetto dello “sconto in fattura”. Esiste un intervallo temporale (più o meno breve) tra accettazione del credito da parte del destinatario della comunicazione e utilizzo della prima rata dell’importo in F24, ma non è facile immaginare una soluzione soddisfacente per sistemare l’errore in tale frangente.

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