Amministratori

Anac, incompatibile la carica di presidente della Camera di commercio e del Cda della sua controllata

É consentita l'opzione tra i due incarichi nel termine perentorio di 15 giorni

di Manuela Sodini

Non è possibile ricoprire contemporaneamente l'incarico di presidente della Camera di Commercio e quello di presidente del Consiglio di Amministrazione di un ente fieristico dello stesso territorio, controllato dalla medesima Camera di Commercio. Così si è espressa Anac, nella delibera n. 256/2022, stabilendo l'incompatibilità tra i due ruoli.

La deliberai origina da approfondimenti effettuati dall'Autorità a seguito della ricezione di una segnalazione da cui appariva emergere una possibile violazione dell'articolo 11, comma 3, lettera c) del decreto 39/2013, in base al quale «gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonche' gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: …c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione».

Preliminarmente, Anac chiarisce che la Camera di Commercio è qualificabile come un ente pubblico di livello provinciale e l'ente fieristico in questione è un ente di diritto privato in controllo pubblico. Lo studio legale di fiducia della Camera di Commercio invece, nella memoria difensiva, ha osservato che il presidente della Camera svolgerebbe una funzione «meramente ordinatoria e di impulso», mentre «l'intera gestione finanziaria, tecnica e amministrativa sarebbe attribuita ai dirigenti, coordinati dal segretario generale, che riveste il ruolo di vertice dell'amministrazione». Per Anac le argomentazioni difensive devono essere esaminate tenendo conto dei poteri attribuiti alla giunta della Cciaa, l'attribuzione di funzioni gestionali al Segretario dell'ente e ai dirigenti non priva la giunta e il presidente della titolarità di competenze connesse alla gestione. Stante i poteri di cui il presidente è titolare, tale incarico viene ritenuto da Anac rientrante tra quelli di amministratore di ente pubblico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l) del decreto 39/2013.

Quanto alla società, dove il soggetto in questione risulta essere contemporaneamente presidente del Cda, ai fini della sua riconducibilità nel novero degli «enti di diritto privato in controllo pubblico», elemento contestato dallo studio legale di fiducia, Anac precisa che si deve fare riferimento alla definizione che di tali enti fornisce lo stesso decreto 39/2013. Pertanto, è alla definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 39 che occorre fare riferimento, in quanto fornisce la definizione di "ente in controllo pubblico" ai fini dell'applicabilità dello stesso decreto 39. In base a tale disposizione, la riconducibilità di un ente nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico è subordinata alla sussistenza di un requisito c.d. di governance e di uno c.d. funzionale.

Quanto alla governance, dalla visura camerale emerge che l'assemblea dei soci è competente a decidere sulla forma e composizione dell'organo amministrativo, i soci sono il Comune, la Camera di Commercio e la Provincia; la Camera di Commercio e il Comune detengono rispettivamente e in via paritaria quasi la metà del capitale sociale.

In relazione al secondo requisito cosiddetto funzionale, Anac non condivide la tesi difensiva incentrata sul fatto che la società non svolge attività di gestione di servizi pubblici, ma opera sul mercato in regime concorrenziale, e richiamando una propria precedente delibera, ricorda che l'organizzazione di eventi fieristici soddisfa un interesse di carattere generale.

I rilevanti poteri gestori attribuiti al Cda, quale organo di indirizzo della società e l'incarico di Presidente portano a ritenerlo riconducibile tra quelli di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera l) del decreto 39/2013.

Anac conclude dunque affermando la sussistenza dell'incompatibilità tra l'incarico di Presidente della Camera di Commercio e quello di Presidente del Cda della società, ricordando che è consentita l'opzione tra i due incarichi nel termine perentorio di 15 giorni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©