Fisco e contabilità

Imposta di soggiorno, vincolo di destinazione dei proventi inderogabile

Può finanziare solo gli specifici ambiti funzionali inerenti al turismo

di Anna Guiducci

L'imposta di soggiorno può finanziare solo gli specifici ambiti funzionali inerenti al turismo, così come declinati dall'articolo 4, comma 1, Dlgs. 23/2011, e non invece quelli riferibili in via mediata e incidentale all'ambito turistico. Questo, in sintesi, il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto che, nella deliberazione n. 52/2023, chiarisce che le norme in materia di destinazione dei proventi derivanti da imposta di soggiorno individuano specificamente singole fattispecie, quali: 1) interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; 2) interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali; 3) servizi pubblici locali inerenti ai predetti interventi. Nessuna interpretazione estensiva, nè analogica (articolo 14 delle Preleggi), può dunque essere operata in sede ermeneutica in riferimento al vincolo normativo esistente.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la prevalente giurisprudenza contabile qualifica l'imposta di soggiorno (deliberazione Sezione Campania, n. 11/2018/PAR, deliberazione Sezione Puglia, n. 201/2015/PAR e deliberazione Sezione Emilia Romagna, n. 228/2014/PAR) alla stregtua di una "imposta di scopo", basata, cioè, sulla correlazione prelievo-beneficio e diretta a determinare un miglior livello di accettazione del sacrificio richiesto. In altri termini, l'articolo 4 del Dlgs 23/2011 finalizza l'impiego del gettito ottenuto dall'imposta esclusivamente per il finanziamento diretto e immediato di interventi nel settore del turismo e di interventi connessi, mediante la previsione di un vincolo di destinazione incombente sulla relativa entrata. L'esistenza di questo vincolo implica evidentemente che, nel bilancio dell'ente, tale entrata debba essere correlata esclusivamente a spese della tipologia indicata dal legislatore e non ad altre. Diversamente, il vincolo, di origine normativa, verrebbe disatteso e, dunque, violato.

É dunque esclusa la possibilità per l'ente di utilizzare a beneficio della fiscalità generale, l'imposta di soggiorno, collegata, invece, ad impieghi vincolati (si veda, più in generale, anche Corte dei conti, sezione controllo Veneto, delibera 172/2015/PAR cit.). Non risponde pertanto alle finalizzazioni di legge la spesa riconducibile per accessorietà alla materia del turismo, ove lo scopo turistico si atteggi a requisito soltanto eventualmente riflesso dell'attività che si intende finanziare con l'imposta di soggiorno. Lo schema di bilancio armonizzato è infatti organizzato in missioni che rappresentano le funzioni principali e i programmi che individuano gli aggregati omogenei di attività.

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