di Matteo Piacentini

Paesaggio – Tutela – Ambito oggettivo - Interazione tra uomo e ambiente – Convenzione europea – Ambiente naturale statico.
In tema di tutela del paesaggio, la nozione accolta dalla Convenzione europea del paesaggio, stipulata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia con la l. 9 gennaio 2006, n. 14, introduce un concetto certamente ampio di “paesaggio”, non più riconducibile al solo ambiente naturale statico, ma concepibile quale frutto dell’interazione tra uomo e ambiente, valorizzando anche gli aspetti identitari e culturali, di modo che è pertanto la sintesi dell’azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni a contribuire a delineare la nozione, complessa e plurivoca, di “paesaggio”.
Paesaggio – Tutela – Concezione olistica – Autonomia – Carattere soggettivo - Ambito oggettivo - Interazione tra uomo e ambiente. 
Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di tutela del paesaggio, non è possibile accedere a una concezione “olistica”, elaborata da scienze diverse da quella giuridica, in virtù della quale la nozione di ambiente risulti inglobata in quella di paesaggio; al contrario, va mantenuta l’autonomia di tale ultima nozione ed il suo nucleo essenziale di carattere estetico, in senso gnoseologico, al quale è inevitabilmente attribuibile un carattere soggettivo (e non oggettivo), dal quale discende l’importanza da attribuire alla fruibilità da parte della popolazione. Ne discende la non predicabilità di lesioni del paesaggio in caso di interventi ai quali difetti il connotato essenziale della percepibilità da parte della collettività indifferenziata dei cittadini. 

Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 624

 

Paesaggio – Tutela – Disciplina Statale – Beni vincolati – Limiti di intervento – Valori culturali, storici e paesaggistici.
La disciplina statale non è riducibile, sempre e comunque sia, all’immodificabilità assoluta e aprioristica dei beni vincolati; l’astratta possibilità di intervenire sui beni tutelati, nonché i limiti di tale intervento, sono contenuti già nel vincolo gravante sul bene, in funzione della tutela dei valori culturali, storici e paesaggistici che detti beni esprimono.  
Paesaggio – Tutela – Disciplina vincolistica – Bene tutelato – Conservazione statica – Conservazione dinamica – Singoli elementi.

È dalla disciplina vincolistica gravante sul bene tutelato che dipendono le possibilità di modifica di tali beni, e la tutela in concreto espressa da detti vincoli può (e deve) propendere verso la più rigida conservazione statica, ovvero verso la più elastica conservazione dinamica, secondo che i valori culturali, storici e paesaggistici si identifichino (e soprattutto dal grado di tale identificazione) con la struttura complessiva, con alcune forme, ovvero solo con singoli elementi del bene vincolato.

Corte Cost., 26 gennaio 2021, n. 29

 

Paesaggio – Tutela – Potestà legislativa primaria – Regioni – Riforme economico-sociali.
Il legislatore statale detiene il potere di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a cui lo statuto speciale affidi attribuzioni in materia di tutela paesaggistica, così che le norme qualificabili come “riforme economico-sociali” si impongono anche al legislatore di queste ultime. 
Paesaggio – Tutela – Riforma economico-sociale – Codice dei beni culturali e del paesaggio – Beni assoggettati a tutela – Autorizzazione paesaggistica – Modalità realizzazione opere – Prescrizioni – Protezione dei beni.

Alle norme “di grande riforma economico-sociale” sono senz'altro riconducibili le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano l'utilizzo dei beni soggetti a tutela e, in particolare, quelle sull'autorizzazione paesaggistica. Essa è necessaria in ogni caso in cui s'intenda intervenire, in qualsiasi modo potenzialmente significativo, su questi beni. Il suo contenuto definisce le modalità di realizzazione delle opere e reca le prescrizioni che occorre osservare nell'utilizzo dei beni per la durata dell'autorizzazione stessa. Di qui, la rilevanza centrale di tale istituto per la protezione dei beni sottoposti a vincolo in virtù del loro valore culturale e paesaggistico.

Corte Cost., 27 gennaio 2022, n. 21

 

Paesaggio -Tutela – Finalità – Piano Paesaggistico – Risorse paesaggistiche – Valori paesaggistici – Atto normativo – Pianificazione – Assetto ambientale e paesaggistico.
Il piano paesaggistico persegue la finalità precipua e primaria di promuovere e salvaguardare le risorse paesaggistiche del territorio, recando un complesso di norme e previsioni, variamente articolate sotto forma di orientamenti, direttive e prescrizioni, tutte finalizzate alla tutela dei valori paesaggistici delle varie zone del territorio. Pertanto, nell’ambito delle sue disposizioni è possibile rinvenire sia la natura di atto normativo, che detta orientamenti previsioni e parametri cui la pianificazione sotto-ordinata deve uniformarsi, sia la natura di atto recante prescrizioni concrete in tema di regimi di tutela paesaggistica, di definizione delle aree dei vari ambiti territoriali da tutelarsi e di individuazione degli elementi dell’assetto ambientale e paesaggistico del territorio meritevoli di tutela.

Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1059

 

Paesaggio – Tutela – Bosco - Foreste – Elemento normativo – Vegetazione forestale arborea – Aree boscate – Ragionevolezza – Proporzionalità – D.lgs. 42/2004.
La nozione di “bosco” richiamata ai fini della tutela paesaggistica è un “elemento normativo”, perché fa espresso riferimento alla definizione dettata dall'art. 2 del d.lgs. n. 227/2001, postulante la presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da vegetazione forestale arborea, arbusti, sottobosco ed erbe. Il vincolo paesaggistico per le aree boscate presuppone la sussistenza in natura del bosco.
La finalità di tutela del paesaggio, sottesa alla nozione di bosco, implica il rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità in relazione a tale finalità, con la conseguenza che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del “territorio espressivo di identità” ex art. 131 d.lgs. n. 42/04.

Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2022, n. 935