Fisco e contabilità

Partecipazioni, al Mef revisione periodica e censimento entro il 13 maggio

Si tratta degli atti approvati entro fine 2021 e della relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione

di Patrizia Ruffini

Al via l'annuale rilevazione delle partecipazioni tramite il Portale Tesoro. Le amministrazioni pubbliche avranno tempo fino a venerdì 13 maggio 2022 per trasmettere una serie di informazioni.

Nello specifico si tratta dei provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2021 relativi alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e alla relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione. Devono inoltre essere aggiornati i dati delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 in società e in soggetti di forma non societaria (articolo 17, commi 3 e 4, del Dl 90/2014) e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31 dicembre 2020 (articolo 17, commi 3 e 4, del Dl 90/2014).

Da anni il portale Partecipazioni consente di assolvere in maniera integrata gli adempimenti informativi introdotti dal Tusp e quelli relativi al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti, condotto dal Dipartimento del tesoro e condiviso con la Corte dei conti.

I provvedimenti adottati in base all'articolo 20 del Tusp possono essere trasmessi alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio secondo l'articolo 15 del Tusp esclusivamente attraverso l'applicativo Partecipazioni. Resta fermo l'obbligo di comunicare, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2020 (articolo 20, terzo comma, del Tusp).

Nella compilazione delle schede l'applicativo non richiede i dati già acquisiti da registri ufficiali (per esempio Registro Imprese-InfoCamere) o inseriti a sistema dall'utente che ha censito per primo il soggetto partecipato. L'applicativo, inoltre, esegue un controllo sulle quote dichiarate per uno stesso soggetto partecipato evitando lo sforamento del cento per cento.

É poi previsto l'obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, effettuando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l'applicativo. Le amministrazioni soggette al Tusp devono caricare il provvedimento, adottato dall'organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Ricordiamo, infine, che sul piano operativo è necessario che ogni amministrazione abbia individuato, secondo la propria struttura organizzativa, un responsabile per la comunicazione dei dati (articolo 12, comma 13, del Dl 98/2011).

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