Urbanistica

Sopralluogo obbligatorio, se il bando lo richiede l'esclusione è legittima

Interpretazione controcorrente del Tar Abruzzo (senza considerare l'oggetto della gara): decide la Pa

di Pietro Verna

Qualora la lex specialis contempli l'obbligatorietà del sopralluogo ai fini della presentazione dell'offerta, l'omissione di tale adempimento si configura come un'ipotesi di carenza sostanziale dell'offerta e del suo contenuto come tale insanabile con la procedura del soccorso istruttorio. Ciò alla luce dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n..50 "Codice dei contratti pubblici" che attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di prevedere nel disciplinare di gara che le offerte siano formulate «soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati».

Lo ha stabilito il Tar Abruzzo- Pescara, con sentenza 19 maggio 2021, n. 258, che ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale la Centrale Unica di Committenza del Comune di Montelapiano aveva escluso un' impresa di costruzioni dalla procedura per l'affidamento di lavori di "Consolidamento e risanamento idrogeologico di una parete rocciosa sottostante il centro nel Comune di Montelapiano" per inosservanza dell'articolo 16 del disciplinare di gara («È previsto il sopralluogo obbligatorio in quanto strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto da affidare […].La mancata presa visione dei luoghi è causa di esclusione dalla procedura di gara»).

La sentenza del Tar Pescara
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento per due ordini di motivi. Innanzitutto perché la stazione appaltante avrebbe erroneamente disconosciuto l'equipollenza dell'autodichiarazione di "presa visione dei luoghi" del rappresentante legale della ricorrente al verbale di sopralluogo che quest'ultimo avrebbe dovuto sottoscrivere alla presenza responsabile unico del procedimento al termine del sopralluogo. In secondo luogo perché la clausola del disciplinare di gara avrebbe violato il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui articolo 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016. Argomentazioni che non hanno colto nel segno. Il Tar ha ritenuto "irrilevante" l'autodichiarazione del rappresentate legale del ricorrente («in nessun caso [l'autodichiarazione] può rivestire valore equipollente rispetto ad un atto in cui si impone la presenza fisica e la compartecipazione con valore di certificazione di un organo della stazione appaltante») ed ha confermato la validità del provvedimento in aderenza all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di sopralluogo «è funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica» (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 19 febbraio 2018 n. 1037 che ha ritenuto corretto l'operato della stazione appaltante che aveva disposto l'esclusione dalla gara di raggruppamento temporaneo di imprese perché il sopralluogo non era stato effettuato da tutte le imprese del raggruppamento).

Considerazioni
La pronuncia del Tar Pescara contrasta con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la prescrizione dell'obbligo di sopralluogo «non costituisce una specifica causa di esclusione contemplata dal codice dei contratti pubblici o da altre disposizioni di legge vigenti», con la conseguenza che deve essere interpretata in senso restrittivo e comunque «conforme al principio di massima partecipazione alla gara» (Cons. Stato, Sez. V: sentenza 18 marzo 2021, n. 2355 e sentenza 19 gennaio 2021, n. 575). Orientamento che ha "fatto presa" sul legislatore, che lo ha recepito nell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Norma che, con riferimento alle procedure di gara pendenti e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, stabilisce che fino al 31 dicembre 2021 «le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare». Fermo restando che in tal senso si era espressa l'Autorità nazionale anticorruzione: «la stazione appaltante può prescrivere l'effettuazione del sopralluogo a pena di esclusione, qualora l'oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie» (Bando-tipo n. 1/2017).

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