Appalti

Gare, l'Anac ribadisce il no alle «riserve» per le imprese locali

Il caso Valle d'Aosta e la clausola di privilegio per gli operatori con sede legale nella regione

di Mauro Salerno

Una Regione, anche se autonoma, non può inserire in bandi di gara o avvisi di manifestazione di interesse clausole "territoriali" restrittive, volte a favorire le imprese con sede legale nel territorio della regione che effettua l'appalto. È quanto ha ribadito l'Autorità Anticorruzione, attraverso la nota firmata dal presidente lo scorso 12 maggio, a proposito della gara da 2,5 milioni per il restauro conservativo dei dipinti delle facciate del cortile d'ingresso del Castello di Issogne, in Valle d'Aosta.

Nell'avviso di manifestazione d'interesse la Regione, aveva evidenziato che – nel caso gli operatori economici interessati fossero stati più di dieci - la selezione sarebbe avvenuta con estrazione a sorteggio pubblico, tenendo conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese. Un modo per dire che sarebbero stati privilegiati cinque operatori economici con sede legale in valle d'Aosta, e cinque con sede legale nel resto d'Italia e d'Europa.

Raccogliendo la segnalazione di un operatore l'Autorità boccia questo tipo di procedura, ritenuta lesiva dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, oltre che di buon andamento dell'amministrazione pubblica e in violazione del Codice degli Appalti e delle normative di settore.

«L'utilizzo del solo criterio formale della sede legale - con conseguente esclusione delle ditte aventi sede operativa nella Regione Valle d'Aosta – scrive il presidente di Anac Giuseppe Busìa - poco risponde al criterio della presenza sul territorio indicato dal legislatore e comunque risulta immotivato. Il criterio della diversa dislocazione territoriale lascia una ampia discrezionalità alla stazione appaltante di scegliere il perimetro ritenuto sufficientemente ampio rispetto al luogo dei lavori. Detto criterio dunque assegna alle stazioni appaltanti il compito di individuare motivando un equilibrio nella modalità di diversificazione territoriale che dovrà garantire il rispetto del principio comunitario di non discriminazione».

Nel confermare i profili di anomalia e la non conformità alla normativa di settore, Anac ribadisce che la stazione appaltante «non deve essere discriminante per gli operatori economici né condurre ad improprie ed ingiustificate restrizioni per la concorrenza. La scelta di limitare la partecipazione alla procedura negoziata ai soli operatori aventi sede legale nella Regione Valle d'Aosta è riferibile ad una scelta discrezionale della Stazione appaltante; tale scelta tuttavia, in base ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 Costituzione, avrebbe dovuto essere poi specificamente motivata ed adeguatamente esplicitata nell'Avviso di manifestazione di interesse».

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