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Le modifiche statutarie sul quorum per l'elezione del presidente entrano in vigore dopo il rinnovo del consiglio

Il parere reso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno

di Manuela Sodini

Le modifiche statutarie sul quorum necessario per l'elezione del presidente del consiglio comunale entrano in vigore successivamente al rinnovo del consiglio, ciò al fine di evitare una disparità di trattamento tra il presidente eletto nel corso della prima metà del mandato rispetto a quello che entrerebbe in carica per la durata residua dell'organo assembleare; questo, in sintesi, il parere reso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno.

Il parere trae origine da un quesito sull'entrata in vigore delle modifiche statutarie concernenti l'elezione del presidente del consiglio comunale promosse da alcuni consiglieri comunali di un ente per superare una situazione di stallo. Il segretario generale dell'ente ha chiesto di conoscere se tali modifiche, una volta approvate dal consiglio comunale, possano essere applicate nel corso della consiliatura o se la loro entrata in vigore debba essere differita al rinnovo del consiglio comunale.

Il quorum per l'elezione del presidente del consiglio in questione è disciplinato da un articolo dello statuto che prevede l'elezione della carica, in prima e seconda votazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri, nei successivi scrutini è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Fino a quando non si raggiunge la maggioranza richiesta, il consiglio è provvisoriamente presieduto dal consigliere anziano. In base allo statuto comunale vigente, il presidente resta in carica per la metà del mandato ed è rieleggibile. In attuazione di tale disposizione, il presidente è decaduto dall'incarico e, non essendo stato raggiunto il quorum utile alla elezione del presidente, così come disposto dallo stesso statuto, tale ruolo risulta ancora ricoperto dal consigliere anziano. Per superare le difficoltà riscontrate, alcuni consiglieri hanno quindi presentato emendamenti allo statuto per determinare un abbassamento del quorum.

Il parere nel rispondere al quesito posto richiama la sentenza del Tar Salerno n. 47/2006 dove è stato accolto il ricorso proposto dal consigliere decaduto dalla carica di presidente del consiglio comunale a seguito dell'entrata in vigore, in corso di consiliatura, delle norme che ponevano un limite temporale alla durata del mandato presidenziale. In coerenza con il principio d'irretroattività della legge stabilito dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, in base al quale «la legge non dispone che per l'avvenire» e richiamato dalla suddetta pronuncia del Tar Salerno, nel parere in oggetto si afferma che le modifiche statutarie in materia di quorum relativo all'elezione del presidente del consiglio, se approvate dal consiglio comunale, entreranno in vigore successivamente al rinnovo del consiglio comunale, questo per evitare che nel corso della medesima consiliatura possa verificarsi una disparità di trattamento tra il presidente risultato eletto nel corso della prima metà del mandato del consiglio comunale rispetto al presidente che entrerebbe in carica per la durata residua dell'organo assembleare.

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