Fisco e contabilità

Milleproroghe, nuove chance per la rinegoziazione dei mutui negli enti locali

La legge di conversione del decreto legge alleggerisce gli oneri da indebitamento

di Anna Guiducci

Nessun obbligo di verifica della riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti se la rinegoziazione dei mutui avviene attraverso adesione ad accordi, promossi dall'ABI e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023. La deroga espressa è contenuta all'articolo 3-ter del Dl 198/2022, in corso di conversione, con il quale, in considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, si autorizzano nell'anno 2023 gli enti locali ad effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e prestiti. L' articolo 41, secondo comma, della legge 448/2001 stabilisce, fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, la possibilità per gli enti di provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva.

Il successivo comma 2-bis subordina l'efficacia delle operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e delle operazioni in strumenti derivati alla preventiva trasmissione, a cura degli enti contraenti, al ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Con il citato articolo 3-ter del Dl 198/2022 gli enti potranno ora derogare alle disposizioni dell'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 448/2001, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Abi e dalle associazioni degli enti locali. La sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, potrà avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del Tuel, fermo restando il pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste. Non dovrà essere rilasciata alcuna nuova garanzia, essendo automaticamente prorogate quelle precedenti al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Tutte le altre operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e prestiti contratti con le banche, con gli intermediari finanziari e con la Cassa depositi e prestiti Spa, potranno poi essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Si alleggerisce infine l'equilibrio corrente degli enti locali. Il primo comma dell'articolo 3-ter del Decreto Milleproroghe estende infatti a tutto il 2025 la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e prestiti e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi da Comuni e Province.

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