Amministratori

Responsabilità per danno erariale al percettore privato del finanziamento pubblico

Mancava la rendicontazione finale con cui dare conto dell'effettivo realizzo dell'intervento

di Ciro D'Aries e Alberto Ventura

In tema di responsabilità amministrativa, risponde del danno cagionato all'Erario il soggetto privato che, ottenuto un finanziamento pubblico, non adempia agli obblighi stabiliti dal bando e ometta di restituirlo.
La Corte dei conti del Piemonte, Sezione giurisdizionale, sentenza n. 8/2023, con riferimento alla materia dei contributi/finanziamenti pubblici rammenta come il soggetto economico, percettore del finanziamento, sia tenuto, per usufruire del contributo, a rispettare le finalità nonché gli obblighi stabiliti in sede della gara.
Con riferimento al caso in esame, il percettore privato è risultato inadempiente rispetto all'obbligo di produzione della rendicontazione finale con cui dare conto dell'effettivo realizzo dell'intervento finanziato; inadempimento per il quale il bando prevedeva la revoca totale del finanziamento e la sua integrale restituzione. La Corte, ripercorrendo il comportamento tenuto dal percettore, in violazione degli obblighi assunti, rileva a suo capo una responsabilità amministrativa per il danno erariale cagionato nei confronti dell'ente pubblico che ha erogato in suo favore il finanziamento.

Gli obblighi di cui al rapporto di servizio
In materia di contributi pubblici, come ricorda la Corte, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo al privato percettore del contributo, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 5019/2010), ogni qualvolta il medesimo soggetto percettore, pubblico o privato, sia vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dalla Pubblica amministrazione. Tale rapporto, che lega il soggetto percettore del finanziamento pubblico all'ente concedente in termini di vera e propria relazione funzionale, sancisce l'onere in capo al percettore di dover adempiere agli obblighi e rispettare i vincoli sottesi al ricevimento del finanziamento, rispondente agli scopi direttamente perseguiti dalla Pa. Tale principio di derivazione comunitaria (Corte di giustizia Ce, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa C-383/06) viene ricordato anche dalla Corte di giustizia europea che, in tema di fondi comunitari, stabilisce il principio generale secondo cui «il sistema di sovvenzioni pubbliche si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto».
L'eventuale sviamento di tali condizioni di accesso al finanziamento, rilevabili, ad esempio, in caso di un utilizzo improprio e/o comunque secondo modalità e scopi diversi da quelli preventivati, porterebbe a ritenere inutile l'erogazione pubblica della quale il privato ha potuto appropriarsi in maniera indebita arrecando, di conseguenza, danno, di natura "erariale", nei confronti dell'ente pubblico erogante.
Sul tema interviene proprio la Corte di giustizia Europea secondo cui «costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita» (Corte di giustizia Ue, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa C-465/10).

Conclusioni
Alla luce degli accertamenti compiuti, la Corte dei conti rileva in capo all'impresa una condotta illecita configurabile quale danno erariale, avendo, di fatto, ottenuto il finanziamento senza rispettare le disposizioni previste dal bando (mancata rendicontazione nei termini) e senza procedere, una volta revocato il finanziamento, alla restituzione per l'intero della somma ricevuta. Nel caso, dunque, di finanziamenti pubblici rileva la responsabilità amministrativa del soggetto percettore del finanziamento il quale si rende garante, nel rispetto di tutte le condizioni poste dall'ente pubblico erogante, del buon fine del programma di matrice pubblicistica a esso sotteso.

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