Fisco e contabilità

Indennità di funzione, imposta di soggiorno e invio dei questionari alla Corte dei conti: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Indennità di funzione per lavoratori a tempo determinato
Il dimezzamento dell'indennità opera anche nei confronti di coloro che, nella qualità di dipendenti a tempo determinato, non possono, in virtù di previsioni legislative o contrattuali fruire dell'aspettativa e, pertanto, continuano a svolgere un'attività lavorativa. In altri termini è la mancata fruizione dell'aspettativa a giustificare la riduzione dell'indennità, restando irrilevante, contrariamente a quanto sostenuto in talune pronunce il fatto che ciò sia dipeso da una scelta volontaria o dall'impossibilità giuridica. Analogamente, anche la disciplina in materia di contributi previdenziali assistenziali e assicurativi (articolo 86 del Tuel) prende in considerazione solo il fatto del collocamento in aspettativa non retribuita stabilendo che per gli amministratori locali che si trovino in tale situazione vengano versati direttamente dagli enti, senza fare alcun riferimento alla categoria dei dipendenti a tempo determinato che non hanno la possibilità di chiedere l'aspettativa, mentre una disciplina differenziata è dettata per i lavoratori autonomi.
Sezione regionale di controllo della Calabria - Parere n. 25/2023

Imposta di soggiorno e agenti contabili
L'attività svolta dai gestori di strutture ricettive per l'imposta di soggiorno, a seguito della qualificazione ex lege come responsabile di imposta e degli effetti retroattivi di tale nuova qualificazione introdotti con la norma di interpretazione autentica di cui dall'articolo 5-quinquies del Dl 146/2021, non può essere considerata come attività propria di un agente contabile e, pertanto, non sussiste alcun obbligo di presentazione del conto giudiziale da parte dei predetti soggetti. Dal momento che l'attività di riscossione non è necessaria al fine del sorgere dell'obbligo di versamento all'ente locale da parte del responsabile d'imposta, quest'ultimo non potrebbe considerarsi un agente della riscossione, legato da un rapporto di servizio con l'ente locale, circostanza sulla quale si sofferma la giurisprudenza favorevole al riconoscimento della giurisdizione contabile.
Sezione giurisdizionale regionale del Lazio - Sentenza n. 180/2023

Omissione invio questionari Corte conti
L'omesso invio delle relazioni-questionario sui bilanci, a prescindere dall'individuazione della causa concreta dell'inadempimento, costituisce una grave violazione di un preciso obbligo di legge, che compromette l'esercizio delle attività di controllo intestate alla magistratura contabile. Inoltre, l'inadempimento dell'organo di revisione, in linea con i principi generali desumibili dal diritto comune, potrebbe giustificarne la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 235, comma 2, del Tuel. Va considerato, difatti, che la Giunta e il Consiglio comunale devono vigilare sull'operato dell'organo di revisione, sicché la loro inerzia potrebbe integrarne eventuali profili di responsabilità.
Sezione regionale di controllo del Lazio - Deliberazione n. 48/2023

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©