Fisco e contabilità

Province e Città metropolitane, ecco fondi e contributo alla finanza pubblica

Nei calcoli si tiene progressivamente conto della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali

di Daniela Casciola

É in corso di pubblicazione sullla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, del 26 aprile 2022, con allegata la nota metodologica e il riparto per il triennio 2022-2024 dei fondi e del contributo per il finanziamento delle funzioni fondamentali, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario. Ne ha dato notizia il Dipartimento per la finanza locale del Viminale.

L'articolo 1, comma 783, della legge 178/2020, modificato dall'articolo 1, comma 561, lettera a), della legge 234/2021, ha disposto che, a decorrere dal 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Quindi è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

La ripartizione dei fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 56/2014, sono ora ripartiti dal decreto 26 aprile 2022, restando ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali.

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