Amministratori

L'autocertificazione senza la fotocopia di un documento d'identità non ha alcun valore

L'allegazione della copia costituisce l'assunzione di responsabilità del titolare della dichiarazione sostitutiva

di Pietro Alessio Palumbo

Autocertificare per il cittadino significa poter alleggerire i propri oneri nei rapporti con la pubblica amministrazione. Ciò comporta un adempimento minimo da parte sua: deve allegare alla dichiarazione una fotocopia del proprio documento d'identità. Secondo il Tar Sardegna (sentenza n. 127/2022) questo elemento apparentemente solo formale è invece "chiave" perché è teso a stabilire il necessario collegamento tra la dichiarazione e il documento; a comprovare le generalità; ma soprattutto a "ufficializzare" le responsabilità per le affermazioni fatte. L'omessa allegazione del documento d'identità alla dichiarazione non integra quindi una mera ed eventualmente sanabile irregolarità dell'autocertificazione ma la sua stessa "inesistenza".

Secondo il Tar cagliaritano è invece diverso da quello in esame il caso in cui venga allegato alla dichiarazione del privato un documento d'identità scaduto. In questa evenienza è ammissibile la "normalizzazione" per effetto di una semplice comunicazione proveniente dal privato in cui attesti la mancata variazione delle informazioni risultanti dal documento fotocopiato sebbene scaduto.

Ciò in applicazione della regola generale in materia di dichiarazioni sostitutive secondo cui qualora le dichiarazioni previste dalla legge presentino delle difformità ovvero delle omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di questa anomalia; a seguito della quale questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.

L'allegazione della fotocopia del documento di identità costituisce un elemento essenziale della dichiarazione sostituiva in ossequio alla stessa logica delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ai fini dell'assunzione di responsabilità e della provenienza delle attestazioni. Nella sostanza viene in rilievo una formalità di cui la legge pretende l'osservanza a fronte della evidente semplificazione delle procedure amministrative.

Questo adempimento, che indubbiamente richiede un sacrificio irrisorio da parte dell'interessato, non seriamente apprezzabile, piuttosto che un vuoto formalismo costituisce al contrario un onere ineludibile del sottoscrittore. Un allegato diretto a comprovare - per di più con la valenza di monito per il dichiarante sulle responsabilità cui va incontro in caso di affermazioni false - non soltanto le informazioni sul dichiarante ma ancor prima la "imputabilità" delle dichiarazioni a una determinata persona fisica.

Solo se formata a norma del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa la dichiarazione diviene un documento avente lo stesso valore giuridico dell'atto che sostituisce; deriva che la mancata allegazione del documento di identità rende del tutto nulle le dichiarazioni sostitutive inoltrate all'amministrazione; da considerarsi in infrazione di legge vale a dire del tutto omesse o taciute.

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