Urbanistica

Superbonus, ecco qual è la data certa per dimostrare l'esecuzione lavori al 30%

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

di Alessandro Borgoglio

La domanda del lettore: Il quesito riguarda una pratica di superbonus 110% con intervento eseguito su una villetta unifamiliare. Al fine di dimostrare l'effettuazione dei lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo alla data del 30 settembre 2022, il tecnico ha predisposto una dichiarazione sostitutiva con vari allegati, attestando il raggiungimento della percentuale citata, ma non ha inviato una pec/raccomandata al committente e all'impresa, come ritenuto opportuno dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con risposta 1/2022. Egli si è limitato ad apporre la marca temporale in data 30 settembre 2022 sulla dichiarazione sostitutiva, dando così data certa al documento.Tale comportamento è idoneo a rispettare quanto previsto sul punto dalla normativa (articolo 119 del Dl 34/2020)?

La risposta dell'esperto: Ai fini dell'attestazione dell'avvenuta esecuzione di almeno il 30% dei lavori al 30 settembre 2022 (articolo 119, comma 8-bis, del Dl 34/2020), l'agenzia delle Entrate si è limitata a chiarire che, qualora il contribuente eserciti l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura, ex articolo 121 del Dl 34/2020, in relazione ai Sal (stati avanzamento lavori), «l'attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30 per cento del Sal assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l'effettiva realizzazione dei lavori» (circolare 33/E/2022, paragrafo 7). Al di fuori del Sal, invece, la norma non ha espressamente indicato i documenti necessari ad attestare l'avvenuta esecuzione dei lavori per almeno il 30 per cento. Pertanto, in assenza di puntuali indicazioni normative e di prassi ufficiale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la risposta al quesito 1/2022, ha affermato che «il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell'intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un'apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo esemplificativo: Libretto delle misure, Stato d'avanzamento lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.

La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via pec o raccomandata al committente e all'impresa». Nel caso descritto dal quesito, sono state predisposte la documentazione e la dichiarazione del tecnico, ma esse non sono state trasmessa via pec (posta elettronica certificata), il cui scopo principale è quello di conferire data certa alla documentazione; tuttavia è stata apposta la marca temporale, che ha in sostanza funzione equivalente a quella che avrebbe avuto la pec ritenuta "opportuna" dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quindi, in conclusione, non pare che il comportamento adottato possa esporsi a censure per aver impiegato la marca temporale al posto della pec "suggerita", salvo diversa futura interpretazione dell'agenzia delle Entrate.

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