Fisco e contabilità

Nei conflitti fra Comune e revisori il Viminale chiama gli Ordini locali

Compete all'ente locale ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo di revisione

di Patrizia Ruffini

Compete all'ente locale ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo di revisione, compresa la revoca per inadempienza. La conferma arriva dal parere espresso dal ministero dell'Interno il 22 ottobre, sul quale un sindaco ha segnalato alcune criticità emerse nel rapporto istituzionale tra il comune e l'organo di revisione economico-finanziario. In particolare, l'ente ha evidenziato che il collegio dei revisori dei conti, nominato a seguito di estrazione a sorte dall'apposito elenco, avrebbe posto in essere, nell'esercizio delle sue funzioni, un comportamento che, a giudizio dell'ente, si appalesa come vero e proprio ostacolo all'attività dell'amministrazione comunale.

Il Viminale ricorda che l'estrazione a sorte, introdotta dall'articolo 16, comma 25, del Dl 138/2011 e disciplinata dal Dm 23/2012, è intervenuta solamente sulle modalità di scelta dei revisori, rimanendo invariata la restante normativa disciplinante la nomina, la durata, le cause di cessazione e tutti gli altri aspetti afferenti l'organo di revisione economico-finanziario (agli articoli 234 e seguenti del Tuel).

Peraltro, l'organo di revisione - scelto a sorte - è comunque nominato dall'ente con propria delibera consiliare. Resta, quindi, nella competenza di quest'ultimo ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 235, comma 2, del Tuel, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste.

Nello specifico, la revoca è ammessa solo per accertata inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

Il ministero, in ogni caso, attenendosi ai propri ambiti di azione, sta valutando ulteriormente le autocertificazioni presentate dai revisori in sede di domanda di iscrizione all'elenco 2021. Inoltre ha coinvolto i Presidenti degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, cui i membri del collegio sono iscritti, affinché sensibilizzino i propri membri ad una maggiore collaborazione istituzionale con l'ente locale.

A questo punto si può aggiungere una riflessione: anche gli enti locali potrebbero interessare gli Ordini territoriali richiamando le norme di deontologia professionale, il cui mancato rispetto comporta pesanti sanzioni. L'articolo 11, terzo comma, del Codice deontologico prevede infatti l'obbligo per il professionista di adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'ordine al quale appartiene.

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