Fisco e contabilità

Gli alloggi delle case popolari non sono esenti dall'Imu

É quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia

di Giuseppe Debenedetto

Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) non possono usufruire dell'esonero dall'Imu previsto per gli alloggi sociali, in presenza di una normativa "speciale" che dispone l'applicazione della detrazione di 200 euro, non avendo peraltro fornito alcuna prova sull'utilizzo degli immobili in questione come alloggi sociali.

É quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia con la sentenza n. 2828 del 4 luglio 2022, che ha accolto l'appello del Comune ribaltando l'esito del giudizio di primo grado.

Com'è noto dal 2014 molti enti di edilizia residenziale pubblica ex Iacp, variamente denominati dalle leggi regionali (Ater, Aler, Atc, Arca, eccetera), pretendono di usufruire dell'esonero dall'Imu previsto per gli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, richiamato dal Dl 102/2013 che ha equiparato gli alloggi sociali alle abitazioni principali. Tuttavia, lo stesso Dl 102/2013 ha lasciato applicabile la detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. In tal senso dispone l'articolo 13, comma 10, del Dl 201/2011, come modificato dall'articolo 2, comma 2, del Dl 102/2013.

La questione non è ancora pervenuta all'esame della Cassazione ed è al momento oggetto di diverse pronunce di merito, che hanno formato un orientamento piuttosto oscillante ma tendenzialmente favorevole ai comuni, specie quello dei giudici di secondo grado.

In particolare, la Ctr Lombardia con la sentenza in commento ha evidenziato che l'Aler non ha fornito la prova che tutte le unità immobiliari di cui si discute avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali, non emergendo neppure che detti immobili siano stati oggetto di locazione permanente o di locazione temporanea per almeno 8 anni, presupposto espressamente richiesto dal Dm 22 aprile 2008 affinché si possa definire l'unità immobiliare come alloggio sociale.

In ogni caso, anche laddove per ipotesi si fosse trattato di alloggi sociali, non sarebbe stata comunque applicabile l'invocata esenzione Imu, in virtù di quanto stabilito dalla Cassazione che esclude l'applicazione del beneficio in caso di utilizzazione indiretta degli immobili, pur se assistita da finalità di pubblico interesse.

Viene inoltre richiamata la sentenza n. 4306/2021 della stessa Ctr Lombardia nonché la sentenza n. 480/2020 della Ctr Abruzzo la quale ha avuto modo di evidenziare che il tenore del comma 10 dell'articolo 13 del Dl 201/2011 è chiarissimo e costituisce una norma speciale da applicare necessariamente alla fattispecie. E anche a voler ammettere che gli alloggi in questione rientrino nella generale categoria degli "alloggi sociali", resta comunque il fatto che la norma generale per questa tipologia di alloggi è derogata, quanto agli alloggi assegnati dagli Iacp, dalla norma speciale che dispone l'applicazione della detrazione di 200 euro.

Si consolida quindi l'orientamento giurisprudenziale di secondo grado favorevole ai Comuni. Oltre alla sentenza in commento e a quelle ivi citate, si segnalano le seguenti pronunce: Ctr Potenza n. 47 dell'8 febbraio 2021; Ctr Roma n. 876 del 17 febbraio 2020 e n. 2934 del 9 giugno 2021; Ctr Bari n. 45 del 14 gennaio 2022 e n. 79 del 17 gennaio 2022.

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