I temi di NT+L'ufficio del personale

Diritto all'assunzione, commissioni di concorso, contrattazione integrativa e incarichi dirigenziali

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Decadenza dal diritto all'assunzione per mancata presa servizio
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 14674/2022 ha confermato che il candidato (vincitore o idoneo collocato in graduatoria) che non prenda servizio alla data indicata dall'amministrazione decade dal diritto all'assunzione.Perché si verifichi la predetta decadenza l'amministrazione può agire in modo discrezionale, nel senso che può ritenere sufficiente una prima convocazione (non andata a buon fine) effettuata al recapito indicato dall'interessato nella domanda di partecipazione al concorso così come può reiterare la chiamata, con una seconda missiva inviata ad altro indirizzo e da quest'ultima, infruttuosa, far scattare la decadenza.Quanto sopra anche quando il bando di concorso abbia imposto espressamente al candidato l'onere di comunicare le eventuali variazioni del proprio recapito (residenza, domicilio) - pena la presunta conoscenza di quanto notificato all'indirizzo originariamente indicato in domanda - dal momento che la clausola è posta nell'esclusivo interesse dell'amministrazione.

Esperti tra i componenti delle commissioni di concorso
L'articolo 9, comma 2, del Dpr 487/1994 ha previsto che i componenti delle commissioni di concorso siano tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso. Per dimostrare che si tratti di "esperto" è necessario verificare che il soggetto abbia acquisito, attraverso un oggettivo percorso culturale e professionale, un'adeguata conoscenza delle materie d'esame. Lo ha ribadito il Tar Calabria - Catanzaro, sezione II, nella sentenza n. 750/2022.
I magistrati hanno altresì ricordato che l'esperienza della commissione va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto «comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell'organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d'esame dei candidati» (Consiglio di Stato, sezione II, n. 7031/2021).
Tuttavia, i commissari devono essere quantomeno esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali (Consiglio di Stato, sezione II, n. 3542/2020; sezione I, n. 933/2018; sezione VI, n. 3366/2014).

Somme non dovute se previste dal contratto decentrato integrativo non più efficace
I compensi (quali le indennità) previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata che non trovino più legittimazione per sopravvenute disposizioni normative o contrattuali non debbono più essere erogate e qualora l'ente l'abbia fatto è pacifico che si tratta di indebito.
Quanto sopra, da intendersi come principio di carattere generale, si può desumere dalla vicenda esaminata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 14672/2022 che ha riguardato il riconoscimento dell'indennità di disagio prevista in un contratto decentrato che aveva perso la sua efficacia per effetto delle sopravvenute disposizioni recate dal Dlgs 150/2009 in virtù del quale, nel tempo stabilito, l'ente non aveva revisionato l'accordo integrativo.

Incarichi dirigenziali a soggetti esterni
Per il legittimo conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione previsto dall'articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001 l'ente è tenuto a fornire esplicita motivazione in ordine all'assenza di adeguate professionalità già presenti all'interno della stessa amministrazione. Lo ha affermato il Tar Molise-Campobasso, sezione I, nella sentenza n. 144/2022.
Per questi fini, l'ente può adeguatamente adempiere anche senza ricorrere a formali interpelli interni e, invece:
• argomentare in merito alla specificità e particolare complessità delle materie di competenza degli incarichi da conferire;
• fare riferimento a condizioni oggettive di sottodimensionamento dell'organico;
• evidenziare le risultanze di precedenti procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali da cui non siano scaturiti manifestazioni di interesse per le posizioni da ricoprire;
• evidenziare che dall'esame dei curricula dei dirigenti in servizio non si rinviene, in capo ad alcuno, la specifica e qualificata esperienza negli ambiti professionali oggetto degli incarichi esterni.