Amministratori

Riscossione dei tributi comunali, illegittima la gestione frazionata del servizio senza adeguata motivazione

Non regge la generica ragione di voler garantire una maggiore efficienza e velocità

di Michele Nico

Costituisce un frazionamento artificioso dell'appalto la scissione del servizio di riscossione nei due segmenti del supporto alla gestione dei tributi e del supporto alla riscossione coattiva, nel caso in cui il Comune non giustifichi il frazionamento sulla base di ragioni oggettive, ma si limiti a supportare la propria scelta con la generica motivazione di voler garantire una maggiore efficienza e velocità del servizio. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 4791/2023.

Il fatto
Il contenzioso ha preso le mosse dalla decisione di un Comune campano che, nel gennaio 2022, ha risolto per inadempimento il contratto di appalto stipulato con una società per la gestione e la riscossione dei tributi comunali, evocando il mancato raggiungimento degli obiettivi della riscossione. In tale frangente l'ente locale, tenuto conto della grave situazione finanziaria ingenerata dalla scarsa e inefficiente riscossione dei tributi, impartiva all'ufficio finanziario l'indirizzo di attivare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, per l'affidamento della gestione della riscossione ordinaria e coattiva in capo a un solo operatore economico. L'indirizzo è però rimasto inattuato perché in seguito l'ente, con due apposite determinazioni a contrarre, ha dato corso a distinte procedure di gara per declinare la gestione del servizio nelle due attività complementari di «supporto alla gestione dei tributi» e «supporto alla riscossione coattiva». Al che il precedente gestore unico del servizio ha adito Tar Campania, ottenendo con sentenza n. 7362/2022 l'annullamento degli atti comunali impugnati per violazione dell'articolo 35, comma 6, del Dlgs 50/2016, secondo cui «un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino».

La carenza di motivazione
In sede di appello proposto dal Comune, Palazzo Spada ha confermato l'esito del giudizio di primo grado osservando, in particolare, che le determinazioni impugnate «non contengono alcuna esternazione delle ragioni idonee a giustificare il frazionamento dell'appalto su base oggettiva e temporale, limitandosi a rappresentare la necessità di garantire la mera continuità e velocità del servizio». Il collegio ha altresì rilevato che tali motivazioni, oltre a risultare insufficienti a suffragare la scelta di scindere in due segmenti di attività il servizio di gestione dei tributi comunali, non hanno documentato neppure in minima parte le ragioni per cui l'ente locale ha deciso di transitare da un modello «a soggetto unico» a un modello «a due soggetti». Accanto a questo difetto di coerenza amministrativa nel processo decisionale dell'ente, la Sezione ha aggiunto che il Comune non ha provato in alcun modo che il frazionamento del servizio possa dare luogo a una maggiore efficienza, atteso che la gestione della riscossione coattiva necessita giocoforza delle fasi preliminari comuni all'altro segmento di servizio.
Di qui la conclusione dei giudici secondo cui «se una collaborazione tra uffici dello stesso ente si rivela spesso difficile, si immagini cosa possa significare questo allorché la collaborazione investa due diversi soggetti societari», con l'inevitabile effetto controproducente che, nelle circostanze date, le «sacche di inefficienza» che l'amministrazione vorrebbe evitare potrebbero rivelarsi, al contrario, perfino superiori di quelle pregresse.

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