Urbanistica

Bonus casa e cessioni ferme, si ricomincia da otto paletti

Alla Camera l'esame riprende dai correttivi votati il 23 marzo: sciolti i nodi su mini lavori e contratti preliminari. Attesa per le soluzioni su crediti incagliati e proroga per opzioni e villette

di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Dopo lo shock del blocco improvviso alle cessioni dei bonus casa, i correttivi al decreto 11/2023 prendono forma. Restano ancora diversi problemi da risolvere, ma oggi – quando la commissione Finanze della Camera darà il voto decisivo – si ripartirà da otto punti fermi già approvati giovedì scorso (si veda la scheda a fianco). Poi dopodomani, mercoledì, la discussione si sposterà nell'Aula di Montecitorio.Le modifiche, innanzitutto, tendono una mano ai contribuenti rimasti spiazzati dal decreto. Così, chi ha in programma piccoli interventi che non aveva ancora avviato – come il cambio delle finestre – potrà salvare la cessione o lo sconto in fattura se entro il 16 febbraio ha eseguito almeno un pagamento o, in mancanza, se autocertifica insieme all'impresa di aver già stipulato il contratto di fornitura. Mantiene la cessione e lo sconto anche chi – entro il 16 febbraio – non aveva ancora registrato il preliminare d'acquisto di una casa ristrutturata o ricostruita con il sismabonus acquisti.

Gli emendamenti stabiliscono che, a quella data, conterà la presentazione della pratica edilizia da parte dell'impresa: un'apertura che consentirà di sfruttare la cessione e lo sconto ancora per molti cantieri, fino alla fine del 2024 (termine attuale di vigenza delle detrazioni ordinarie). Guadagna tempo anche la cessione del bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche – oggi previsto fino al 2025 – che viene esclusa dal blocco.Altri emendamenti recepiscono le norme interpretative suggerite dal Consiglio nazionale dei commercialisti. La più utile è forse quella che chiarisce che i bonus ordinari sono cedibili anche se il contribuente si è portato avanti con i pagamenti rispetto alle opere.Cosa manca? Governo e deputati lavorano a una soluzione innovativa per i crediti incagliati. Devono poi essere messe nero su bianco le proroghe. Quella per ultimare i lavori sulle villette. Ma, soprattutto, quella per comunicare le opzioni di cessione o sconto dei bonus derivanti da spese 2022: la scadenza è venerdì prossimo, l'obiettivo è arrivare all'autunno.

IL DL ALLA CAMERA: gli emendamenti approvati e quelli in arrivo

I punti già chiariti

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
Conta l'accordo con il fornitore
Uno degli emendamenti votati giovedì scorso risolve il problema di chi vuole cedere o fare lo sconto in fattura per bonus ordinari che ricadono nell'edilizia libera e per i quali entro il 16 febbraio non sono stati avviati i lavori. Casi tipici: l'installazione di una nuova caldaia o di un condizionatore, il cambio delle finestre, l'acquisto e posa in opera di un impianto fotovoltaico. Per questi interventi cessione e sconto saranno ammessi purché entro il 16 febbraio sia stato «stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori». Ma come documentare questo accordo? Se c'è già stato un pagamento entro il 16, ciò è sufficiente; altrimenti, il committente e il fornitore dovranno entrambi fare un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da Dpr 445/2000).

CASE RISTRUTTURATE E SISMABONUS
Addio al requisito del preliminare
Viene rimosso anche il blocco in cui sono incappati tutti coloro che alla data del 16 febbraio non avevano ancora registrato il contratto preliminare per l'acquisto di un'abitazione ristrutturata da impresa con la detrazione del 50% o il sismabonus acquisti. Secondo gli emendamenti votati giovedì scorso, non si dovrà più guardare al preliminare, ma semplicemente alla data di presentazione del titolo abilitativo da parte dell'impresa che ha eseguito i lavori (titolo che spesso è stato depositato nel 2020 o 2021 per acquisti eseguiti nel 2023). Lo stesso criterio varrà anche per l'acquisto del box auto pertinenziale, che il decreto legge 11/2023 si era dimenticato di citare.

VARIANTI E DELIBERE CONDOMINIALI
Non contano le modifiche successive
Con una norma interpretativa, viene precisato che le varianti alla Cila (o agli altri titoli abilitativi richiesti) non rilevano «ai fini del rispetto dei termini previsti». È un chiarimento che mettere al riparo da incertezze chi ha presentato una pratica edilizia entro il 25 novembre o il 31 dicembre 2022 (per prenotare il superbonus al 110%) o entro il 16 febbraio 2023 (per mantenere la facoltà di cessione): se anche si cambia il progetto con una variante, resta l'effetto di prenotazione. Allo stesso modo, non creano problemi le eventuali delibere condominiali con cui si vota la variante.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Sempre cedibile il bonus 75%
Il bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche eviterà il blocco delle cessioni. Perciò sarà possibile cedere il credito d'imposta o fare lo sconto in fattura anche per i lavori avviati dal 17 febbraio 2023 in poi. Questo salvacondotto vale solo per gli interventi che ricadono nell'articolo 119-ter del decreto Rilancio; l'abbattimento delle barriere agevolato dalla detrazione ordinaria del 50%, per esempio, continua a subìre lo stop alle cessioni.

BONUS ORDINARI E SAL
Liquidazione per avanzamento facoltativa
Con un'altra norma interpretativa, viene precisato che per i bonus ordinari la cessione del credito e lo sconto in fattura possono avvenire a prescindere dallo stato avanzamento lavori (cioè, anche se il committente si è portato avanti con i pagamenti rispetto all'effettiva esecuzione delle opere). Era sempre stato inteso così, ma una recente sentenza della Cassazione aveva fatto sorgere dei dubbi. L'emendamento votato giovedì scorso chiarisce che «la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo».Nulla cambia invece per il superbonus, dove la cessione a Sal era e resta obbligatoria.

QUALIFICAZIONE SOA
Calcolo sui singoli appalti e subappalti
La soglia di 516mila euro di lavori – al di sopra della quale l'impresa deve avere la qualificazione Soa – va calcolata in relazione a ciascun contratto di appalto o subappalto. Ad esempio, un'azienda che prende in appalto opere per 700mila euro dovrà essere qualificata, ma se subappalta interventi per 50mila euro a un'altra ditta, quest'ultima non necessita della Soa.Confermato il calendario già previsto dalle Faq delle Entrate. Sempre escluse dall'obbligo di Soa le «agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari» (ad esempio, il sismabonus acquisti).

ALLEGATO B PER IL SISMABONUS
Possibile la remissione in bonis
Confermata la possibilità di usare l'istituto della remissione in bonis quando non si è presentato l'allegato B necessario ai fini del sismabonus. La remissione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si usa la prima rata di detrazione; se invece si fa la cessione o lo sconto in fattura, deve avvenire prima di comunicare tali opzioni.

VISTO DI CONFORMITÀ
Congruità della parcella facoltativa
Un altro emendamento interpretativo sventa una delle tante richieste impossibili legate alle cessioni dei bonus casa: quella secondo cui, per poter detrarre la parcella del visto di conformità emessa dall'intermediario fiscale, tale importo avrebbe dovuto essere indicato nell'asseverazione di congruità delle spese rilasciata dal tecnico. Requisito appunto impossibile, dato che il tecnico redige la sua asseverazione prima che il fiscalista apponga il visto e, da un lato, potrebbe non sapere quanto si farà pagare l'intermediario e, dall'altro, non ha parametri per vagliare la congruità di quella parcella. Ora si conferma che questa asseverazione è facoltativa e, se manca, non compromette l'agevolazione.

I punti ancora da confermare

CREDITI INCAGLIATI
Più soluzioni sul tavolo del Mef
Tra i nodi da sciogliere c'è quello dei crediti d'imposta per i quali le imprese (che hanno praticato lo sconto) o i committenti (che hanno avviato i lavori) non trovano acquirenti. Si stima siano almeno 20 miliardi di euro. Le ipotesi circolate nei giorni scorsi sono diverse: permettere alle banche di acquistare questi crediti e compensarli con le imposte versate in F24 dai propri clienti; convertire i crediti in titoli di Stato; adottare una soluzione innovativa tramite un veicolo, di cui ha parlato venerdì il presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato (Fdi).

PIÙ TEMPO PER LE CESSIONI
Opzioni da comunicare entro il 30 novembre
Attesissima da chi non ha ancora trovato un compratore per il superbonus e gli altri bonus casa è la proroga del termine entro cui comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai crediti derivanti da spese sostenute nel 2022 (o rate residue delle spese 2020 e 2021). Il termine attuale è in scadenza il 31 marzo prossimo, salva la possibilità di fare la remissione in bonis fino al 30 novembre se entro fine marzo si è già raggiunta l'intesa con un acquirente (requisito oggi quasi impossibile). È in arrivo, perciò, la possibilità di comunicare le opzioni con un termine più ampio – ipotizzato al 30 novembre – versando 250 euro di sanzione, anche se si raggiunge l'accordo con l'acquirente dopo il 31 marzo.

CANTIERI NELLE VILLETTE
Un'altra proroga per i lavori
Già annunciata nei giorni scorsi, deve ancora essere ufficializzata una proroga per i lavori agevolati dal 110% su unità monofamiliari e indipendenti per i quali il committente aveva raggiunto il Sal del 30% allo scorso 30 settembre. Il termine attuale è il prossimo 31 marzo, che potrebbe diventare 30 settembre.

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