Appalti

Anac: lockdown in Cina e guerra in Ucraina sono causa di forza maggiore, niente penali

Le indicazioni dell'Anticorruzione per i casi in cui diventa oggettivamente impossibile adempiere alla fornitura dei beni previsti dal contratto

di Mauro Salerno

Il lockdown adottato in Cina per il Covid e l'invasione dell'Ucraina vanno considerati cause di forza maggiore, estranee al controllo dei fornitori. Pertanto, nei casi in cui è oggettivamente impossibile adempiere alla fornitura dei beni, le amministrazioni possono valutare la sospensione del contratto, e anche escludere l'applicabilità delle penali o della risoluzione dell'appalto.

È quanto ha precisato Anac con la delibera n.227 dell'11 maggio 2022, dando risposta alla richiesta di alcuni grandi fornitori delle telecomunicazioni, impossibilitati ad ottemperare agli obblighi di fornitura di materiale informatico nell'ambito di contratti pubblici, data l'interruzione della filiera di materie prime e di semilavorati.

La valutazione da parte della stazione appaltante, precisa l'Autorità deve essere «condotta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore»

A incidere, in particolare, la chiusura del centro cinese di Shenzen, e al venir meno del gas neon, utilizzato per alimentare i laser nei chip dei computer.

Di fronte all'impossibilità temporanea di eseguire la prestazione per cause di forza maggiore, Anac indica l'esclusione delle penali o della risoluzione contrattuale, ma chiede al fornitore di adempiere agli obblighi stabiliti da apposite clausole contrattuali, o applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale.

Per garantire in futuro la corretta gestione di situazioni analoghe e scongiurare il rischio di contenzioso, Anac raccomanda alle stazioni appaltanti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina di forza maggiore, nonché di valutare l'opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole. «In particolare, si suggerisce di individuare dettagliatamente: gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore; gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente; le obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la clausola si applica».

L'Autorità suggerisce, infine, di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata dell'evento e la possibile rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.


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