Fisco e contabilità

Trattamento accessorio, utilizzo proventi e crediti di dubbia esigibilità: le massime della Corte dei conti

La sintesi delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

LIMITI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO
La spesa per il trattamento accessorio del personale non è sottoposta al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, nel caso in cui sia coperta da specifici finanziamenti statali, quali quelli previsti dall'articolo 239 del Dl 34/2020 (Fondo innovazione), a condizione che, in concreto, vengano rispettati tutti i presupposti e le condizioni individuati dalla giurisprudenza contabile. Tra cui la circostanza che le risorse siano dirette non alla copertura di emolumenti destinati alla generalità del personale dell'ente, bensì destinate a integrare la componente variabile del Fondo risorse decentrate relativa alla remunerazione di personale specificamente individuato o individuabile per lo svolgimento di attività considerabili come aggiuntive, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza. In sede di programmazione devono essere precisamente individuate le modalità di svolgimento degli incarichi, i relativi obiettivi di risultato e i corrispondenti criteri di misurazione, anche in termini di miglioramento dei servizi. Su queste basi, sempre in via preventiva, devono essere definiti in misura congrua gli importi dei correlati compensi accessori al personale. A consuntivo, invece, deve essere assicurata una effettiva rendicontazione delle attività espletate e dei risultati prodotti, in modo che l'impiego delle risorse per la corresponsione degli emolumenti avvenga effettivamente in funzione dell'impegno del personale e del grado di conseguimento degli obiettivi.SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 5/2022

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA ESTRAZIONI PERTROLIFERE
Un'amministrazione comunale non può utilizzare i proventi derivanti dalle estrazioni petrolifere, al fine di concorrere al pagamento di una quota parte dei canoni locatizi da corrispondere al personale ospedaliero. Da una parte, non è possibile erogare in favore dei dipendenti pubblici qualsiasi indennità e/o compenso ulteriore rispetto al trattamento economico fondamentale e accessorio stabilito dai contratti collettivi atteso che la spesa per il personale deve essere «evidente, certa e prevedibile nella evoluzione». Dall'altra parte, la legge regionale 40/1995 della Basilicata (Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val D'Agri) prevede che «l'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi siti nella Val D'Agri devoluta alla Regione ai sensi della legge 11 gennaio 1957, n. 6 è destinata allo sviluppo delle attività economiche ed all'incremento industriale del comprensorio interessato così come delimitato nella Tabella A». Di conseguenza, non è possibile destinare questi proventi a concorrere al pagamento delle spese di locazione in favore del personale ospedaliero che decidesse di trasferirsi in loco.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BASILICATA - PARERE N. 1/2022

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Il bilancio "a previsione" programma il futuro e l'attualità in corso, pertanto svaluta solo gli accertamenti in corso e prende a riferimento la serie storica degli annuali accertamenti (e delle correlate riscossioni). Il rendiconto verifica dinamicamente lo stato delle coperture e pertanto la svalutazione prende a riferimento i "resti" dei crediti, correlando i residui iniziali di ogni esercizio e le correlate riscossioni. Il Fcde "a previsione" ha lo scopo di garantire una effettiva copertura delle spese programmate, declinando l'equilibrio di bilancio in stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria. Il Fcde "a consuntivo" è invece una componente negativa del risultato di amministrazione, che ha lo scopo di svalutare i resti attivi (crediti "residui") registrati a chiusura degli esercizi precedenti a quelli del bilancio di previsione. Rispetto al quinquennio da prendere in considerazione è rilevante quanto previsto dall'articolo 107-bis del Dl 18/2020, secondo cui «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021». In buona sostanza, il legislatore ha consentito di mantenere fisso il calcolo all'anno 2019, in pratica congelando il Fcde a quello del rendiconto 2019, al fine di evitare che il calcolo dei resti e delle riscossioni dell'anno della pandemia potesse contribuire a fare elevare enormemente il Fcde a consuntivo, a causa delle scarse riscossioni nel 2020 e nel 2021.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL LAZIO - DELIBERAZIONE N. 2/2022

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