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Anche per le agenzie di raccolta scommesse valgono le distanze da «luoghi sensibili» imposte dai Comuni

Questo vale, secondo Palazzo Spada, non solo nel caso di apertura di nuova attività ma anche di trasferimento

di Pippo Sciscioli

Nuovo passo in avanti sul fronte della lotta alla ludopatia e alla dipendenza dal gioco patologico e sul rispetto dei limiti distanziometrici da luoghi sensibili imposti dai Comuni.

Anche le agenzie di raccolta di scommesse autorizzate dalle Questure in base all'articolo 88 del Tulps, al pari delle sale giochi, delle videolotterie e delle installazioni di giochi leciti autorizzate in base all'articolo 86, invece dai Comuni, devono attenersi all'osservanza delle distanze da luoghi sensibili contenuti nelle leggi regionali e nei regolamenti comunali.

Infatti, secondo un'interpretazione teleologicamente orientata alla tutela della salute secondo l'articolo 32 della Costituzione, di cui la ludopatia costituisce una nuova pericolosa forma di lesione, l'attività di gestione delle scommesse lecite è parificata alle sale da gioco quanto al rischio di creare dipendenza da gioco patologico in soggetti potenzialmente più esposti quali minori, anziani e diversamente abili.

Con queste motivazioni, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2579, ha dato ragione al Questore della Provincia di Genova che aveva negato a una ditta l'istanza di apertura di un'attività all'interno di locali posti ad una distanza da luoghi sensibili, come scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o ancora strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, inferiore a quella stabilita dalla legge regionale e dal regolamento comunale.

In sostanza, le disposizioni sono finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, svolto in qualsiasi forma potenzialmente foriera di rischi per la ludopatia e non sono limitate esclusivamente alle sale dotate di strumenti elettronici.

Un'interpretazione differente e che escluda dall'assoggettamento delle agenzie di raccolta scommesse ai limiti distanziometrici da luoghi sensibili fissati dalla normativa regionale e comunale sarebbe illogica e incostituzionale, sotto il profilo della prevalenza della tutela della salute rispetto alla libertà di iniziativa economica, che recede necessariamente in presenza di rischi di danno all'integrità psico-fisica di soggetti più vulnerabili e maggiormente esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.

Questo vale, secondo Palazzo Spada, non solo nel caso di apertura di nuova attività ma anche di trasferimento di un'agenzia già attiva in nuovi locali posti al di sotto della distanza minima da luoghi sensibili.

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