I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Le riduzioni Covid Tari per le utenze non domestiche non sono aiuti di Stato

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Le agevolazioni concesse alle utenze non domestiche sulla Tari negli anni dell'emergenza Covid non sono configurabili come aiuti di Stato. Questa è la posizione assunta dal Tar Lombardia con la recente sentenza n. 697/2023.

La decisione del Tar interviene in seguito al ricorso presentato da alcuni comuni avverso le decisioni dell'Arera assunte con le deliberazioni n. 158/2020 e n. 238/2020, con le quali, tra l'altro, l'Autorità regolatoria del settore rifiuti introdusse delle riduzioni obbligatorie in favore delle utenze non domestiche chiuse o comunque oggetto di restrizioni in conseguenza dei provvedimenti emergenziali emanati per contrastare il diffondersi del virus Covid.

I Comuni sostenevano che Arera avesse esorbitato le sue competenze, attribuite dalla legge 205/2017, disciplinando la materia delle agevolazioni e riduzioni Tari e contrastando con la potestà regolamentare attribuita in materia ai Comuni dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997. Il Tar non ha condiviso tale censura, ritenendo che le misure adottate dall'Autorità regolatoria, peraltro transitorie e legate alla straordinaria situazione di emergenza, rientrano nel quadro dei poteri regolatori assegnategli dalla legge (articolo 1, comma 527, lettera f), Legge 205/2017), in quanto intervengono direttamente sul sistema tariffario.

Altrettando non condivisibile per il Tar è l'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arera nel prevedere riduzioni in favore delle utenze domestiche disagiate, introdotte dalla delibera 158/2020, eccezione che nasce dalla previsione dell'articolo 57-bis del Dl 124/2019 il quale, nell'assegnare all'Autorità il compito di definire agevolazioni per le utenze domestiche (bonus rifiuti), subordina lo stesso alla previa definizione dei criteri e dei principi da parte di un apposito Dpcm, decreto non emanato. Per i Giudici lombardi, invece, le misure per le utenze domestiche introdotte dalle deliberazioni Arera 158/2020 e n. 238/2020, sono coerenti con gli obiettivi sociali che la legge assegna alla medesima (comma 527 della legge 205/2017) e, peraltro, del tutto facoltative, essendo rimessa ai Comuni la scelta se applicarle o meno.

L'operato dell'Autorità, a detta dei giudici, non opera neppure una disparità di trattamento tra utenze domestiche e quelle non domestiche e non è irragionevole. Per le utenze non domestiche, Arera ha previsto degli abbattimenti dei coefficienti di produttività dei rifiuti, alla base del calcolo delle tariffe, che tengono conto della sospensione dell'attività durante l'emergenza sanitaria e quindi della minore produzione di rifiuti e del minor impiego del servizio. Per quelle domestiche, che invece hanno visto di frequente aumentare la produzione di rifiuti nel periodo della pandemia, l'agevolazione aveva la natura di un bonus, facoltativo, in favore delle situazioni di maggiore fragilità sociale. Pertanto, non vi è disparità di trattamento, essendo riduzioni con finalità e natura diversa.

Il Tar non ravvisa nelle deliberazioni nn. 158/2020 e 238/2020 nè un'incidenza negativa sui bilanci comunali, stante la facoltatività delle riduzioni per le utenze domestiche (che in ogni caso venivano finanziate dalla stessa Tari, rientrando il relativo onere nel piano finanziario) e neppure una illegittima previsione di indebitamento per gli enti, in contrasto con l'articolo 119 della Costituzione. Va infatti ricordato che la delibera 238/2020 permetteva la possibilità di ricorrere ad una apposita anticipazione della Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali), per coprire il minor gettito derivante dalle riduzioni concesse alle utenze non domestiche. Anticipazione da restituire nel periodo massimo di 3 anni, con l'aggiunta degli interessi e con copertura garantita dall'inserimento dell'apposita componente Rcnd nei Pef del triennio 2021-2023.

Il Tar respinge anche l'eccezione relativa alla prevaricazione da parte dell'Arera sull'esercizio di una funzione fondamentale del comune. Infatti, l'articolo 14, comma 27, del Dl 78/2010 tra le funzioni fondamentali assegnate ai Comuni include l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, mentre l'Arera ha assegnato all'ente territorialmente competente (Etc) il compito di quantificare l'agevolazione per le utenze domestiche disagiate (articolo 3 della delibera n. 158/2020), pur se in accordo con il Comune. A parere del Tar le deliberazioni impugnate non hanno inciso sull'assetto delle competenze previsto dalla legge e comunque le scelte dell'Etc richiedono l'assenso del comune. Conclusione che lascia tuttavia qualche perplessità, considerando che ritiene corretto che la delibera assegni il compito di stabilire delle riduzioni tributarie ad un soggetto diverso da quello previsto dalla legge (il Comune), ex comma 660 della legge 147/2013.

Molto interessante è la conclusione del Tar sulla questione della natura di aiuti di Stato o meno delle riduzioni per le utenze non domestiche. Per il Tar, Arera ha solo operato una rimodulazione tariffaria, al fine di rendere la tariffa coerente con il principio «chi inquina paga», stante la sospensione delle attività produttive e la minore incidenza ambientale delle stesse. I giudici ritengono che tale intervento non può, neppure potenzialmente, alterare la concorrenza. Quest'ultima rappresenta una presa di posizione che si inserisce nell'ampio dibattito che si era aperto in merito già dal 2020, considerando i rilevanti adempimenti a cui sarebbero altrimenti tenuti gli enti locali, relativi in particolare all'inserimento dei dati nel Registro Nazionale Aiuti (Rna) (adempimenti i cui termini sono stati recentemente prorogati dal Dl 198/2022). In materia rimane però aperta la questione dell'obbligo di registrazione delle esenzioni Imu 2020-2021-2022.

(*) Vice presidente Anutel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

- Formigine (Mo), 29/03/2023: La riscossione delle entrate locali (9,00-16,30)

- Bari, 31/03/2023: Il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023 secondo il Ccnl funzioni locali 2019-2021 (9,00-14,00)

- Sede Nazionale Anutel Montepaone (Cz), dal 3 al 7/04/2023: Tributi locali:- corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

- Verbania, 18/04/2023: Imu - Tasi e nuova Imu: l'abitazione principale e le assimilazioni (9,00-16,30)

- San Michele al Tagliamento (Ve), 8-11/05/2023: Master breve sui tributi locali

-Sede Nazionale ANUTEL – Montepaone (Cz) dal 8 al 12 /05/2023: Corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario: tra approfondimenti teorici e soluzioni pratiche

- Perugia, 15/05/2023: Lessico" e "struttura" del (nuovo) codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (9,00-16,00)

SUMMER SCHOOL ANUTEL
In presenza presso la Sede nazionale ANUTEL di Montepaone (Cz)
- MASTER BREVE IN MATERIA DI SOCIETÁ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI dal 26 al 29 giugno 2023
- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 10 al 14 luglio 2023
- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 31 luglio al 4 agosto 2023
- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 7 al 11 agosto 2023

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 29/03/2023: Diritto delle successioni tra accertamento e riscossione – question time (10,00-12,00)

- 12/04/2023: Procedure concorsuali profili impositivi e adempimenti amministrativi – question time (10,00-12,00)

-13/04/2023: L'autotutela nei tributi locali alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali (15,30-17,30)

-17/04-18/04/2023: Corso di formazione per messi notificatori

- 24/04/2023: La mediazione tributaria: tra responsabilità e facoltà del funzionario alla luce della legge 31 agosto 2022, n. 130 (10,00-12,00)

- 02/05/2023: Imposta di soggiorno - contributo di sbarco (11,00-13,00)

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- dal 20/3 al 30/3/2023: L'agente contabile e il conto giudiziale

- 14/04/2023: Dal riaccertamento ordinario al rendiconto di gestione 2022: aspetti normativi e contabili (10,00-12,00)

- 12/06/2023: Le novità della dichiarazione Irap 2023 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

29/03/2023- Il responsabile di progetto (Rup) nel nuovo codice ed i compiti principali, approfondimento sulle principali novità – II modulo (15,30-17,30)

30/03/2023- Il responsabile di progetto (Rup) nel nuovo codice ed i compiti principali, approfondimento sulle principali novità – III modulo (15,30-17,30)

30/03/2023 - Le concessioni demaniali marittime e gli affidamenti (10,00-12,00)

13/04/2023 - Gli incentivi al personale con particolare riferimento a quelli tributari (15,00-17,00)

18/04/2023 Gli incentivi al personale con particolare riferimento a quelli tributari – seconda parte (15,00-17,00)

21/04/2023 Incarichi esterni e consulenze nelle Pa incarichi a pubblici dipendenti (regime delle incompatibilità) (10,30-12,30)