Personale

Contratto, la preintesa consacra il confronto sindacale nel lavoro agile

Il telelavoro sfugge dal quadro delle relazioni anche per la disapplicazione della disciplina contrattuale

di Consuelo Ziggiotto

I criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, i criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi sono oggetto di confronto.

La preintesa del contratto sottoscritta il 4 agosto scorso (articolo 5, comma 3, lettera l) sigilla la nuova relazione sindacale da rispettare quando sul tavolo ci sono il lavoro agile e il lavoro da remoto.

Il passaggio dalla prerogativa datoriale al confronto era stato anticipato dal Dm rientro in servizio dell'8 ottobre 2021 che voleva il contenuto dell'accordo e la rotazione del personale impiegato in presenza oggetto di confronto, e dalle linee guida in materia di lavoro agile del 30 novembre 2021 che anticipavano il futuro, oggi arrivato, composto di una disciplina sul lavoro agile da prevedersi nel Piao.

Le stesse linee guida avevano previsto il confronto con le parti sindacali sia nella mappatura delle attività che nella definizione dei criteri di priorità nell'accesso al lavoro agile da accordare ai lavoratori in condizioni di particolare necessità non coperte da altre misure.

Il nuovo quadro delle relazioni sindacali tracciato nella preintesa aggiusta le fatiche nei rapporti tra datori di lavoro che hanno legittimamente esercitato la loro prerogativa datoriale negli anni passati di pandemia e che si vedranno impegnati nella nuova formula di interazione con le parti sindacali, questo ovviamente a partire dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo.

Insomma un percorso travagliato, a tratti discostato dal principio fissato nel testo unico del pubblico impiego che riserva ai contratti e a null'altro le materie della partecipazione sindacale che si vede ricomposto nella griglia delle nuove relazioni sindacali.

Nel frattempo il Dlgs 105/2022 ha fatto salvi alcuni criteri di priorità nell'accesso al lavoro agile, modificando la legge 81/2017 all'articolo 18, comma 3-bis (su Nt+ Enti locali & edilizia del 22 agosto) ai quali se ne potranno aggiungerne degli altri giacché l'articolo 64 della disciplina contrattuale in arrivo indica sia l'individuazione delle particolari condizioni di necessità dei lavoratori che devono essere facilitati nell'accesso al lavoro agile, che la mappatura delle attività come materie oggetto di confronto.

E il telelavoro? Il telelavoro sfugge dal quadro delle relazioni sindacali anche perché assistiamo alla disapplicazione della disciplina contrattuale, ancorché il modello organizzativo rimane sorretto dalla legge 191/1998 (Nt+ Enti locali & edilizia del 20 giugno 2022). Legge che chiede ai datori di lavoro di sentire le organizzazioni sindacali nella fase di avvio delle forme sperimentali di telelavoro, laddove "sentite" non può che significare nel rispetto delle relazioni sindacali fissate dal contratto. Un corto circuito che si fermerà solo quando verrà disapplicata la disciplina di fonte legale del telelavoro e quando il lavoro da remoto verrà consacrato quale nuovo sostituto.

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