Fisco e contabilità

Ets, per gli immobili in comodato d'uso gratuito riviste le riduzioni Imu

Sì all’esenzione se l’Ets comodatario opera in settori di interesse generale

di Marina Garone, Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Esenzione Imu: per gli Ets non commerciali da valutare il mantenimento del beneficio in caso di comodato d’uso gratuito, a fronte delle ultime modifiche normative. È bene ricordare, infatti, che nel quadro normativo previgente la Cassazione ammetteva per gli enti non commerciali l’esenzione Imu anche in caso di comodato d’uso gratuito ad altro ente non commerciale, purché si trattasse di ente appartenente alla stessa struttura organizzativa del comodante.

Un’interpretazione, questa, da rileggere alla luce del riordino della disciplina Imu (legge 160/2019 e, per gli Ets articolo 82, comma 6 del Cts). Le nuove disposizioni richiedono che l’immobile sia «posseduto e utilizzato» dall’ente non commerciale e destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di culto (secondo i criteri del Dm 200/2012). È espressamente prevista, quindi, la coincidenza tra possessore dell’immobile e soggetto che lo utilizza.

A ben vedere, questa impostazione non sembra discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale citato, che ammetteva l’utilizzo mediato, ferme restando le altre condizioni previste dalla norma. In questo senso, si potrebbe ritenere che anche nel nuovo quadro normativo, per gli Ets non commerciali sia possibile beneficiare dell’esenzione in caso di utilizzo cosiddetto mediato con modalità non commerciali, a condizione che l’Ets comodatario operi nei settori di interesse generale previsti dalla norma e sia strutturalmente collegato all’Ets comodante. Va in ogni caso considerata l’efficacia temporale delle nuove disposizioni del Cts. L’esenzione Imu, pur essendo inserita tra le norme già applicabili agli Ets iscritti nel Runts fa tuttavia riferimento, sotto il profilo soggettivo, agli Ets considerati non commerciali in base ai nuovi criteri di cui all’articolo 79 Cts, che diverranno efficaci dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione Ue. Pertanto, nel periodo transitorio, appare ancora applicabile agli Ets la disciplina generale degli enti non commerciali, di cui alla legge 160/2019.

In questo caso, con riferimento al comodato d’uso in favore di enti non commerciali, la norma contempla l’ulteriore possibilità che l’esenzione sia prevista con regolamento comunale (comma 777). Sembrerebbe, essere ammesso che il Comune stabilisca anche ipotesi di esenzione diverse da quelle di utilizzo mediato, se l’immobile sia utilizzato dall’ente non commerciale comodatario per l’esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari. Restano in ogni caso al di fuori dall’esenzione Imu gli immobili concessi in locazione a terzi, trattandosi di attività svolta con modalità tipicamente commerciale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©