Personale

Conto annuale, anche l'indennità di ordine è da censire nella tabella 15

Riconosciuta agli agenti di polizia locale per monitoraggio e attuazione delle disposizioni contro la diffusione del Covid

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Con la circolare n. 25/2022, la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso le istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale relativo al 2021.

In un'ottica di graduale superamento dell'emergenza, la rilevazione è aperta dal 10 giugno e il termine entro cui dovrà essere eseguito l'invio dei dati è posticipato al 20 luglio.

Tante le novità di quest'anno, frutto non solo di nuove disposizioni di legge e contrattuali (quale l'applicazione a regime del contratto nazionale dell'area della dirigenza degli enti locali del 17 dicembre 2020) ma anche di un intervento manutentivo volto a rendere più chiare e precise le informazioni da censire.

In questo contesto anche l'indennità di ordine pubblico, riconosciuta agli agenti di polizia locale per le attività di monitoraggio e attuazione delle disposizioni per il contrasto della diffusione del Covid, vede quest'anno una diversa esposizione del conto annuale.

Lo scorso anno, in occasione del conto annuale 2020, i tecnici di Via XX Settembre, con una Faq pubblicata sul proprio sito istituzionale (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 13 luglio 2021), avevano chiarito che l'indennità di ordine pubblico, trattandosi di voce accessoria non di natura contrattuale, avrebbe dovuto essere censita nella voce di spesa «Altre spese accessorie e indennità varie».

I rimborsi ricevuti dallo Stato, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, dovevano, invece, registrarsi nella tabella 14 (colonna «Altri rimborsi ricevuti dalle amministrazioni»).

Dalle istruzioni del Conto annuale di quest'anno si ricava che l'indennità in questione dovrà essere censita anche nella Tabella 15, quella cioè relativa al monitoraggio del fondo per la contrattazione integrativa.

Tra le voci che costituisco la parte variabile del fondo delle risorse decentrate viene infatti prevista una nuova, la F16T rubricata «Risorse finanziamento indennità ordine pubblico attività COVID-19 correlate Polizia Locale (art. 4, comma 9 DL n. 19/2020)».

La predetta voce è associata al riferimento normativo dell'articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto nazionale del 21 maggio 2018 (ovvero «risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge»).

Di conseguenza, in assenza di un'altrettanto voce specifica, nella parte relativa alla destinazione del fondo, gli importi erogati a titolo di indennità di ordine pubblico verranno censiti nella voce «Altre specifiche disposizioni di legge differenti da quelle sopra elencate» (codice U00Q).

Le istruzioni, recependo la Faq dello scorso anno, prevedono poi che l'indennità di ordine pubblico per gli agenti di polizia locale va censita nella Tabella 13 in corrispondenza della voce «Altre spese accessorie e indennità varie».

Allo stesso modo dovrebbero essere registrati nella tabella 14 (colonna «Altri rimborsi ricevuti dalle amministrazioni») i rimborsi ricevuti a tale titolo dallo Stato.

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