Personale

Divieto di assunzioni di staff se durante la procedura di riequilibrio pluriennale viene accertato il deficit strutturale

La Sezione delle Autonomie ha ritenuto condivisibile la conclusione della Sezione ligure

di Luciano Cimbolini

Il divieto di assunzione di personale di staff per gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari non può essere esteso anche agli enti locali sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo che si trovino anche in condizioni di deficitarietà strutturale. Così si è pronunciata la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 4/2022 (anche su Nt+ Enti locali & edilizia del 9 marzo).

La Sezione regionale Liguria ha chiesto se l'articolo 90, comma 1, del Tuel, nella parte in cui vieta agli enti dissestati e strutturalmente deficitari, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo a supporto degli organi politici, debba ritenersi esteso anche agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, durante il periodo di attuazione del piano di risanamento.

La Sezione ligure ha ricostruito la questione facendo riferimento a due precedenti pronunce (Sezione regionale controllo Lazio, n. 63/2017 e sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria, n. 72/2020) secondo i quali il divieto in questione si applicherebbe anche agli enti locali che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario.

Secondo la Sezione ligure, invece, il divieto previsto dall'articolo 90, comma 1, del Tuel deve essere considerata norma di natura eccezionale, come tale di stretta interpretazione, identificando in modo rigoroso le due fattispecie per le quali opera il divieto stesso, ossia gli enti strutturalmente deficitari e gli enti dissestati (disciplinati dagli articoli 242 e 244 del Tuel), senza menzionare la terza tipologia costituita dagli enti in regime di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis e seguenti del Tuel). La ratio della norma, difatti, sarebbe quella di limitare l'espansione della spesa per il personale di staff solo nei confronti degli enti in stato di disequilibrio finanziario irreversibile, tanto da richiedere l'intervento degli organi di gestione commissariale (dissesto) ovvero di quelli per i quali i piani non sono stati adottati e la gestione finanziaria non è ancora stata riportata sotto controllo (deficitarietà strutturale).

Per i magistrati liguri gli enti in regime di piano di riequilibrio non versano in situazione peggiore degli enti strutturalmente deficitari, poiché i primi hanno avviato il percorso di risanamento al fine di evitare il dissesto; rischio questo, invece, che permane nell'ente strutturalmente deficitario, peraltro sottoposto a limitazioni più penetranti. Le tre fattispecie in considerazione (dissesto, piano di riequilibrio finanziario pluriennale e deficitarietà strutturale) sono tenute distinte dalla legge, riflettendo situazioni diverse in termini di gravità dello squilibrio finanziario e dei relativi rimedi. Un divieto di assunzione del personale di staff non terrebbe in considerazione, inoltre, l'autonomia dell'ente locale nella definizione dei contenuti del piano limitando anche la capacità dell'organo politico di portare avanti il proprio programma mediante l'acquisizione, anche, di personale del proprio staff.

Si precisa, inoltre, come legislatore, al momento dell'approvazione dell'articolo 90, comma 1, del Tuel, non poteva che limitare il divieto di conferire incarichi esterni di supporto agli organi politici alle situazioni di deficitarietà strutturale e dissesto, poiché la procedura di riequilibrio, prevista dall'articolo 243-bis e seguenti del Tuel è stata introdotta solo con il Dl 174/2012. Successivamente a questo il legislatore non ha mai introdotto divieti al conferimento, da parte degli enti locali che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio, di incarichi a soggetti esterni per il supporto agli organi politici.

La Sezione delle Autonomie ha ritenuto condivisibile la conclusione della Sezione ligure circa l'impossibilità di estendere il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, oltre i casi dalla stessa norma disciplinata, ma con una diversa motivazione. Da un lato ha precisato come un intervento del legislatore sul punto non sia necessario e, dall'altro, come il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, sia applicabile, a determinate condizioni, anche agli enti che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio pluriennale finanziario. Secondo la Sezione autonomie, difatti, non c'è una distinzione netta tra i due istituti. La differenza sostanziale tra le due situazioni consiste nel modo in cui viene accertato lo squilibrio. Nel caso degli enti strutturalmente deficitari lo stesso deriva da una verifica statica di alcuni parametri obiettivi che presentano, per almeno la metà di essi, valori deficitari. Per gli enti in piano di riequilibrio lo squilibrio può rivelarsi sia negli stessi termini di cui all'articolo 242 del Tuel, ma anche mediante una differente analisi, dinamica, della situazione finanziaria, anche a seguito dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo.

L'insorgere, nel corso della procedura di riequilibrio pluriennale, delle condizioni di deficitarietà previste dall'articolo 242 del Tuel "trasforma" gli enti che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio pluriennale in enti strutturalmente deficitari, che hanno scelto di ripristinare gli equilibri utilizzando i tempi e le facoltà più ampie offerte dagli articoli 243-bis e seguenti del Tuel. Di conseguenza, agli stessi si applica, in questi casi, il divieto di costituire uffici di staff con personale esterno, ma soltanto per gli esercizi in cui i parametri di cui all'articolo 242 risultino violati per oltre la metà.

Per questi motivi, la Sezione delle autonomie ritiene applicabile il divieto di cui all'articolo 90, comma 1 del Tuel, agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario, ma unicamente quando tali enti siano anche strutturalmente deficitari in base all'articolo 242 del Tuel.

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