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Calabria, dal Tar il cortocircuito sui rifiuti

La decisione dispiegherà i propri effetti pratici a far data dal 1° maggio prossimo

di Stefano Pozzoli

Ci sono sentenze, quali quella del Tar Calabria, Sezione I, n. 2409/2021, che lasciano l'amaro in bocca. E questo non per il merito della decisione, quanto perché l'intera vicenda ci racconta un sistema chiuso nelle sue logiche burocratiche, di antagonismi e di egoismi istituzionali, e che perde di vista risultati e bene comune.

In breve, la vicenda. L'Ato Rifiuti di Catanzaro si sente in regola con le disposizioni regionali in materia. Soprattutto, ha sue proprie discariche di servizio, idonee a soddisfare le esigenze del proprio territorio. La Regione, però, in deroga alla legge regionale 14/2014, ha statuito che «i volumi delle discariche pubbliche regionali sono al servizio dell'intero territorio regionale … e … il dirigente generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente "a) predispone e invia alle Comunità d'Ambito … la ripartizione dei volumi … tra tutti gli ATO Rifiuti…; b) regola i conferimenti giornalieri dei rifiuti…"». Ma questo, secondo l'ATO Catanzaro, «impone… nonostante la disponibilità di discariche, di ricorrere ad impianti fuori dal suo territorio, con maggiori gravosi oneri a carico dei cittadini presenti nell'Ambito».

Il Tar, dopo una puntuale disamina delle disposizioni nazionali e regionali in materia, riconosce le ragioni del ricorrente, giacchè, in sostanza, «il potere di ordinanza contingibile ed urgente è circoscritto da stringenti presupposti, poiché per mezzo di esso si introducono delle deroghe al principio di legalità in ragione dell'esigenza di porre rimedio ad impreviste situazioni di emergenza, rispetto alle quali l'ordinamento impone attività immediate e non predeterminate in provvedimenti o altri strumenti già tipizzati dal legislatore. La ristretta area entro cui il descritto potere può essere esercitato ne consente pertanto la configurazione quale extrema ratio».

Secondo il Tar, invece, la discussa «ordinanza è stata adottata in assenza del requisito di contingibilità, da intendersi, …, quale mancanza di ordinari rimedi predisposti a livello normativo o impossibilità di farvi ricorso». Ancora, la Regione, secondo il Tar ha «omesso di attivare i poteri sostitutivi secondo lo sviluppo procedimentale previsto dall'art. 2-bis L. n. 14/2014, il quale prevede … un intervento in via sostitutiva della Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni, con successiva ed eventuale nomina di un Commissario ad acta, onerato di concludere il proprio compito entro trenta giorni dalla nomina. L'esercizio dei descritti poteri sostitutivi rappresenta pertanto uno strumento tipizzato ed ordinario, che si colloca in una fase antecedente rispetto all'utilizzo delle ordinanze extra ordinem».

Ancora, il Tar contesta che la Regione, ha da tempo adottato « la sostanziale introduzione a regime di una gestione emergenziale dei rifiuti, in assenza, pertanto, dell'individuazione di un termine finale di efficacia, con relativa elusione dei termini di sei e diciotto mesi di cui all'art. 191 D. Lgs. n. 152/2006».

Sicuramente è tutto vero, ma ora i rifiuti delle altre province calabresi dove andranno a finire? Per ovviare a questo il Tar, sulla scia del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021) statuisce che «l'accertata illegittimità e il conseguente annullamento dell'ordinanza n. 24/2021, in riferimento ai capi 3), 4) e 5), nonché dei relativi provvedimenti attuativi, dispiegherà i propri effetti a far data dall'1.05.2022».

Il problema, quindi, è rinviato di pochi mesi. L'auspicio è che, complice anche l'insediamento di un nuovo governo regionale, una questione delicata quale la corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti, venga affrontata nelle sedi istituzionali preposte, e non nelle aule di un tribunale.

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