Nei comuni in dissesto obbligo di collaborazione con i liquidatori
Le istruzioni del Viminale: l'Osl deve qualificarsi come organo straordinario dell'amministrazione comunale
La Corte Costituzionale con la sentenza n.80 del 29 aprile scorso ha riacceso una diffusa preoccupazione all'interno dei comuni e delle province, avendo definito incostituzionali le norme che hanno consentito di spalmare fino a 30 anni i debiti degli enti locali in difficoltà finanziarie. In pratica la posposizione del termine per la restituzione dei debiti contratti vìola i principi costituzionali di solidarietà intergenerazionale e il pareggio del bilancio. La realtà italiana, secondo il rapporto diffuso da Csel e Adnkronos, registra oggi 1083 enti in dissesto o pre-dissesto su un totale di 8389. Di questi oltre la metà (679 su 1083) sono concentrati in Calabria (279 su 411), Campania (237 su 552) e Sicilia (163 su 390) ma tra le regioni maggiormente interessate ci sono anche la Lombardia con 43 enti, la Puglia e il Lazio con 41. Si è dunque in presenza di un "effetto iceberg" con il fondato rischio di andare ben oltre i 683 enti in dissesto alla fine del 2020. Pertanto saranno chiamati in campo sempre più frequentemente gli organi straordinari di liquidazione. L'OSL, nominato con Dpr su proposta del ministero dell'Interno, è il principale soggetto, insieme agli organi istituzionali dell'ente, interessato alla procedura di risanamento. Per ripianare l'indebitamento, ha competenza sui fatti e atti di gestione verificati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
In particolare deve:
•rilevare la massa passiva;
•acquisire e gestire i mezzi finanziari disponibili per il risanamento, anche mediante alienazione del patrimonio;
•liquidare e pagare i creditori (massa passiva).
Tuttavia, non tutti gli enti dissestati offrono la necessaria collaborazione agli Osl. In materia è intervenuto recentemente il ministero dell'Interno, direzione centrale della Finanza locale, che in un parere ha effettuato una serie di precisazioni e richiami. Intanto ha chiarito che l'Osl, pur se nominato con Dpr, deve qualificarsi come organo straordinario dell'amministrazione comunale, e i suoi atti sono imputabili direttamente all'amministrazione. Non solo l'ente locale dissestato deve fornire locali idonei, attrezzature e personale necessario, ma gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti devono prestare all'Organo straordinario di liquidazione e ai suoi componenti la massima collaborazione, compreso l'accesso agli atti. Delle omissioni gli amministratori, il segretario e i dipendenti dell'ente assumono responsabilità personale.
La Commissione può perfino retribuire eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale assegnato, a proprio insindacabile giudizio, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza o addirittura assumere personale, con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere, facendolo gravare sugli oneri della liquidazione. Tuttavia il ricorso a incarichi esterni è consentito solo se l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non sia idoneo a insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione.
Il ministero dell'Interno ha precisato che la commissione straordinaria può avvalersi del personale dell'avvocatura dell'ente locale, sia per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio che per l'attività extragiudiziale. Questo utilizzo risponde a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, in quanto l'avvocatura o la direzione legale del comune ha una maggiore conoscenza delle situazioni pregresse, nonché una capacità di acquisire più rapidamente dagli organi dell'ente i documenti riguardanti le singole vertenze. Le modalità di utilizzo dell'avvalimento dovranno infine essere concordate con l'ufficio legale, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra organi del medesimo Ente.