I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Cumulo giuridico per tributi locali, i tempi cambiano

di Massimo Migliorisi (*) - Rubrica a cura di Anute

I tempi per l'entrata a pieno titolo dell'istituto del cumulo giuridico nel mondo dei tributi locali sono maturi.

L'istituto, previsto dall'articolo 12 del Dlgs n. 472/97, ha consentito al contribuente di godere di una riduzione delle sanzioni irrogate. Infatti egli non dovrà pagare la somma algebrica delle sanzioni, ma una somma "giuridica" ridotta, pari alla sanzione base aumentata di un "quid". Ad esempio, nel caso di violazioni della stessa indole, ossia aventi una sostanziale identità, il contribuente dovrà pagare, a titolo di sanzione, un importo pari a quella più grave, aumentata dalla metà al triplo, con il limite del cumulo materiale.

Per anni, la Corte di Cassazione ha ritenuto questo istituto non applicabile ai tributi locali, sia perché le violazioni non sono formali, sia perché non c'è progressione/continuità, presente, invece, nei tributi erariali, sia perché con diverse azioni od omissioni, si viola una sola disposizione e non il contrario, come previsto dall'articolo 12.

Da alcuni anni, però, la Suprema Corte ha mutato il suo orientamento e ha ritenuto applicabile il cumulo giuridico alle omesse/infedeli dichiarazioni. Nonostante ciò, pochissimi sono i comuni che applicano subito questa misura più favorevole al contribuente. Solo in caso di richiesta in autotutela di quest'ultimo o in fase precontenziosa di reclamo/mediazione, gli enti tendono ad accogliere la richiesta, lasciando invariata la pretesa impositiva, ma applicando il comma 5 dell'articolo 12, trattando le omesse denunce come violazioni della stessa indole.

Di recente, la Corte ha però esteso il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti, andando contro il suo orientamento espresso in passato. Ad esempio, con la sentenza n. 1540/2017 gli Ermellini hanno affermato che "le violazioni tributarie di omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione (articolo 12, comma 2, Dlgs 472/97), perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'articolo 13 del Dlgs 471/97 ha disposto un trattamento sanzionatorio proporzionale e autonomo per ciascun mancato pagamento".

Con la sentenza n° 11432/2022, invece, si afferma che l'omesso versamento non risulta parametrato rispetto a una imposta già predeterminata e liquidata, bensì all'esito di un accertamento con cui l'ente impositore ha proceduto all'esatta determinazione del tributo dovuto per ciascuna annualità. Pertanto non ci sono motivi ostativi all'applicazione del cumulo giuridico previsto dal comma 5 dell'articolo 12.

Il nuovo orientamento, se seguiranno sentenze di analogo tenore, porterà una vera rivoluzione nella gestione dell'attività accertativa per omesso versamento dei Comuni, caratterizzata dall'irrogazione della sanzione del 30 per cento, per ogni annualità contestata. I contribuenti ne saranno contenti.

(*) Docente e membro gruppo tecnico tributi Anutel

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