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Regolamento per l'applicazione della Tari, punti da verificare e modificare

di Gennaro Bianco (*) - Rubrica a cura di Ancrel

L'Arera, con la delibera 15/2022, ha approvato il testo unico che regola la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tqrif) imponendo così il rispetto di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 1, comma 2, della delibera 15/2022).

Si ritiene che nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, l'impianto delle prescrizioni dell'Autorità sia immediatamente applicabile alle gestioni interessate, e sovrapponibile alla regolamentazione comunale, mentre nel caso della Tari, avente natura tributaria, bisogna tenere in considerazione l'autonomia dei comuni (articolo 5 della Costituzione) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del Tuel.

Le indicazioni dettate da Arera in tema di qualità sono un obiettivo cui tendere e dare seguito, per evitare sanzioni.

Le modifiche al regolamento cercano di riconciliare, per quanto possibile, il rispetto delle prescrizioni regolatorie, con la legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento e devono rispettare 2 principi:
a) La legalità, che dà prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria;
b) L'autonomia organizzativa del Comune, che recepisce la delibera 15/2022.

L'argomento è importante perché sui regolamento Tari e sue variazioni serve il parere del revisore.

Indichiamo di seguito, sulla base delle indicazioni di Ifel in merito, gli ambiti su cui applicare le modifiche del regolamento.

1 - LA "RICHIESTA" per l'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
La modifica del regolamento Tari dovrebbe recepire e adattare alla organizzazione comunale in essere, alcuni indirizzi di Arera in primo luogo la «richiesta di attivazione del servizio», che non necessita della presentazione di una richiesta da parte del contribuente/utente in quanto il servizio delle utenze domestiche, è reso a favore di tutti i cittadini/utenti i quali conferiscono i propri rifiuti senza presentare alcuna richiesta preventiva e senza avere stipulato prima alcun contratto.
La normativa in materia di Tari prevede l'obbligo della dichiarazione che non può essere sostituito dalla richiesta di attivazione prevista da Arera che si pone in contrasto anche rispetto alla tempistica prevista per la dichiarazione Tari. Anche la stessa terminologia usata da Arera potrebbe generare qualche ambiguità.
La modifica del regolamento su questo punto tende ad evitare una duplicazione di adempimenti a carico del contribuente ed a fare coincidere la richiesta di attivazione del servizio con la dichiarazione Tari il cui termine resta di 90 giorni dalla data di inizio della detenzione o possesso dell'immobile. Resta fermo il termine del 30 giugno dell'anno successivo per i casi di mancata regolamentazione da parte dei Comuni.

2 - MODALITA' PER LE RICHIESTE ED I RECLAMI DELLE SOMME CHE SI ADDEBITANO
Nel caso si verificano richieste di rettifica degli importi già addebitati dai Comuni, invece di "rettifica", si deve parlare invece di "liquidazione del rimborso per importo non dovuto". A tale proposito si evidenziano due punti:
1) I tempi per emettere il rimborso (la delibera o determina con l'importo) sono di 180 giorni, (l'Autorità ne prevede 120 "lavorativi"). Sembra quindi inutile sovrapporre all'attuale prescrizione di legge una nuova prescrizione che potrebbe creare confusione;
2) Riguardo alla "rettifica" ci sono difficoltà se si vuole fare coincidere (delibera n. 15) la rettifica con l'effettiva erogazione del rimborso. Infatti, nella gestione della Tari, la "liquidazione" e la "erogazione del rimborso" sono due momenti diversi. L'istanza di rimborso la presenta il contribuente, come prevede la norma (articolo 1, comma 164, della legge 296/2006) e la Tari-tributo, normalmente non è domiciliata. Per questo motivo il contribuente deve comunicare la modalità con cui vuole fare il rimborso e la erogazione del rimborso avviene con un atto amministrativo successivo. Sull'argomento si rileva che esiste una disciplina NON CHIARA perché l'atto di liquidazione-rimborso è atto autonomo che si deve impugnare autonomamente e non va semplicemente comunicato, ma deve essere notificato per potere calcolare i termini dell'impugnazione, che sono perentori. Quello che viene stabilito da Arera sulla problematica della "rettifica" CONTRASTA con la disciplina speciale tributaria e con la disciplina sul contenzioso tributario. Si suggerisce pertanto di tenere una posizione che sia uniforme e rispondente alle norme ora in vigore.

3 - EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E SOLLECITO DEI PAGAMENTI
Per il versamento della Tari e il sollecito del pagamento, lo schema di regolamento (da modificare) è ispirato ai principi indicati nella premessa, cioè quello di rispettare le prescrizioni del regolamento quando queste sono compatibili con la legge tributaria vigente e con l'organizzazione comunale esistente.
Il regolamento da proporre deve assicurare almeno una modalità di pagamento del tributo gratuita, con un altro metodo (es, il modello F24) anche se il Comune ha adottato il pagamento tramite sistema PagoPa.

Rimane la norma che prevede la rateizzazione delle somme dovute in un minimo di due rate semestrali, ciò, secondo quanto prevede la legge 147/2013, articolo 1, comma 688. Comunque, una rata deve essere versata sempre in data successiva al 30 novembre di ciascun anno. In tale modo il saldo può essere determinato sulla base delle delibere tariffarie che vengono pubblicate sul sito del Mef alla data del 28 ottobre. Tutto ciò, in considerazione della prescrizione vigente dal 2020 prevista dall'articolo 13 del Dl 201/2011, comma 15-ter, il quale stabilisce che dal 2020 per la Tari, la rate fissate dal Comune con scadenza anteriore al 1°dicembre di ogni anno si effettuano sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente. Invece le scadenze fissate dopo tale data vengono calcolate sulla base delle tariffe che sono previste per lo stesso anno, ciò attuando con il meccanismo del saldo-conguaglio.

4 - AVVISI BONARI TARI - RATEIZZAZIONE
Per la rateizzazione che riguarda gli AVVISI BONARI non sussiste alcun obbligo normativo di recepimento di tale prescrizione, in quanto questa è una facoltà discrezionale del Comune. La rateizzazione dell'avviso bonario è una deroga ai termini di versamento che vengono stabiliti dalle delibere comunali. La Rateizzazione non è prevista dalla disciplina Tari (legge 147/2013).

La proposta di Regolamento da fare su tale punto è quello di recepire le indicazioni di Arera per dare la disponibilità di tale facilitazione, indicandone le condizioni.

Nel caso di recepimento, non è comunque opportuno applicare il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (come indica l'Autorità), ma applicare il tasso d'interesse legale (che indica la norma tributaria).

Sul punto quanto prevede l'Autorità contrasta con quanto prevede la norma la quale sostiene che, in caso di maggior rateazione gli interessi sono dovuti per legge e la non applicazione di essi comporta danno erariale.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 165 della legge 296/2006, la misura annua degli interessi viene determinata, dall'ente impositore, nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Nella stessa misura vengono determinati gli interessi in caso di rimborso al contribuente. Anche nel caso di tardivo od omesso versamento la sanzione è del 30%, (articolo 13 del Dlgs 471/1997), in funzione dei giorni di ritardo. Si ricorda, che gli interessi legali sono un accessorio del tributo, e su tale materia opera la competenza esclusiva dell'ente impositore, che viene esercitata, sempre, nei limiti che individua la legge stessa.

5 - CARTA DI QUALITA' DEL SERVIZIO
É importante accennare al coordinamento tra il recepimento della delibera Arera e la carta della qualità del servizio rifiuti (distinguendo i due documenti). É necessaria un coordinamento con il soggetto tenuto all'approvazione della carta della qualità, che potrebbe non essere il Comune, ma un ente territorialmente competente diverso (come: Egato, Regione, Provincia o Città Metropolitana). Il coordinamento è necessario perché il soggetto che approva il Regolamento Tari e le Tariffe (Comune), può essere diverso da quello che approva la Carta della Qualità (potrebbe non essere il Comune).

(*) Presidente Ancrel Calabria

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