Personale

No agli incentivi tecnici senza previsione nel quadro economico

Fondamentale la garanzia della copertura finanziaria complessiva delle quote destinate ai dipendenti

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

La previsione, a valere sul quadro economico di un appalto, di un fondo non superiore al 2% da destinare all'incentivazione del personale, è condizione necessaria perché gli incentivi possano essere erogati.

Non necessariamente, però, tale importo complessivo deve essere ripartito fin dall'origine, essendo centrale, per la legittimità delle fasi successive, la garanzia della copertura finanziaria complessiva delle quote destinate ai dipendenti.

La Corte dei conti per la Toscana, con la deliberazione n. 93/2022, conferma un principio già espresso da altre sezioni regionali di controllo e pone in luce un'apertura interessante sotto il profilo operativo.

La Sezione rammenta che per procedere con l'incentivazione sono essenziali:
• l'adozione di un regolamento interno da parte di ciascuna amministrazione, che dettagli le modalità di ripartizione delle quote incentivanti nonché, in generale, quali sono le condizioni per l'erogazione degli stessi. La Sezione delle Autonomie, com'è noto, ha chiarito con la deliberazione 16/2021 che . lo strumento regolamentare può essere adottato anche ex post, potendo i suoi effetti retroagire sulle procedure indette in precedenza, purché in vigenza della norma del Codice dei contratti;
• una fase di contrattazione integrativa, che definisca, ai fini della loro confluenza nel regolamento, i criteri per l'attribuzione degli incentivi al personale;
• l'impegno di spesa delle somme a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell'appalto, con la costituzione di un fondo vincolato a quel fine;
• il contenimento delle quote incentivanti nel limite del cinquanta per cento del trattamento economico lordo complessivo annualmente spettante al dipendente;
• negli appalti per servizi e forniture, con le pochissime eccezioni sviluppate in via interpretativa, la nomina del direttore dell'esecuzione.

Ponendo attenzione particolare all'individuazione del fondo massimo del 2%, del quale, com'è noto, l'80% viene destinato al trattamento accessorio dei dipendenti coinvolti nelle diverse procedure di gara, i magistrati ribadiscono la necessità che esso sia individuato fin dall'inizio, onde «garantire la copertura finanziaria dei relativi oneri, considerati come parte integrante dell'onere complessivo scaturente dall'esecuzione dell'appalto».

Le quote incentivanti, infatti, determinano un impatto di rilievo sui bilanci degli enti, per cui plurime pronunce in passato hanno evidenziato come debba ritenersi preclusa la possibilità di erogare gli incentivi se le amministrazioni non le hanno previste nei singoli quadri economici.

I giudici toscani rammentano come la Sezione Emilia-Romagna, abbia ipotizzato, nella deliberazione n. 56/2021, che possa ammettersi solo in via del tutto eccezionale, con riferimento a situazioni straordinarie ed imprevedibili e con il supporto di una motivazione rafforzata, una previsione postuma del fondo incentivante: una soluzione del tutto residuale, la quale, rammentava quella stessa pronuncia, «se non giustificata da fatti sopravvenuti e non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza, potrebbe essere sintomatica di un difetto di programmazione».

Nel consolidare gli orientamenti pregressi, la delibera n. 93/2022 offre un'apertura sul possibile differimento temporale dell'individuazione delle quote incentivanti specifiche. Se nel quadro economico dell'intervento si è regolarmente previsto il fondo di cui all'articolo 113, seppure senza declinarne espressamente la composizione, la Sezione ritiene che l'ente possa comunque procedere alla erogazione dell'incentivo nel rispetto dei parametri di legge: la copertura finanziaria, infatti, risulta in questa ipotesi garantita.

Sarà possibile quindi, se ne deduce, l'adozione di un provvedimento successivo, a cura del dirigente competente per la singola procedura, che sulla base del regolamento adottato provveda a dettagliare la ripartizione del fondo tra le diverse figure di riferimento.

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