I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Violazioni fiscali non definitive e inaffidabilità dell'operatore economico

di Gianluca Russo (*) - Rubrica a cura di Anutel

Nella scelta del contraente, la ripetitività delle violazioni fiscali, anche se non definitivamente accertate, costituisce indice di inaffidabilità dell'operatore economico.

La questione, riferibile ai crismi normativi dell'articolo 80, comma 4, del vigente codice degli appalti (ormai prossimo alla quiescenza), è tornata di recente alla ribalta grazie al Tar Liguria, Sezione I, con la sentenza n. 1140 di fine anno. La genesi di tale principio oltre al Dl 76/2020, è come noto legata ai dettami del Dm 28 settembre 2022 che all'articolo 1, fissa i limiti e le condizioni per le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale. Il primo, in particolare, all'articolo 8, comma 5, riconosce alle stazioni appaltanti per effetto delle modifiche apportate al Dlgs 50/2016, anche la facoltà di attivare l'esclusione in ipotesi in cui dette violazioni, pur sempre connotate da una certa rilevanza, non siano ancora accertate in modo definitivo.

Tale revisione normativa, era invero già stata suggerita dalla Commissione Europea, che nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273, aveva rilevato come l'originaria formulazione del richiamato articolo 80, comma 4, del Dlgs 50/2016 non fosse (tanto per cambiare!!) del tutto in linea con il diritto comunitario, poiché comprimeva l'autonomia di valutazione delle stazioni appaltanti, non consentendo alle stesse, di tenere conto, ai fini del giudizio di affidabilità delle irregolarità fiscali che, seppur non definitive, potessero essere comunque adeguatamente dimostrate.

In sostanza, grazie al "monito europeo", queste, hanno assunto rilevanza nel nostro ordinamento con la duplice finalità di adeguare la normativa nazionale di settore a quella europea e soprattutto di ampliare il raggio d'azione delle stazioni appaltanti in termini di valutabilità degli O.E.

Il Dm 28 settembre 2022 ha poi individuato i limiti e le condizioni per l'operatività delle cause di esclusione chiarendo, cosa debba effettivamente intendersi per «violazione non definitivamente accertata», facendo riferimento alle seguenti situazioni:
• notifica di atti impositivi, derivanti da attività di controllo degli uffici;
• notifica di atti impositivi, derivanti da attività di liquidazione degli uffici;
• notifica di cartelle di pagamento riguardanti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità inviate a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

Ha inoltre stabilito la soglia di gravità delle stesse collegandola al valore dell'appalto posto in gara.

In particolare, è da ritenere "grave" (e quindi suscettibile di fondare una eventuale valutazione in termini di esclusione dell'operatore economico) una violazione il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, risulti pari o superiore al 10% del valore dell'appalto.

Confermata (ma non avrebbe potuto essere diversamente, essendo questo un limite generale previsto già dalla fonte primaria) l'irrilevanza di violazioni di importo inferiore a 35.000 euro.

Ciò riassunto, in merito alla sentenza in esame, il Tar Liguria ribadisce come la ripetitività delle violazioni in materia di imposte e tasse, ancorché non definitivamente accertate, costituisca un indice di inaffidabilità dell'operatore.

La ricorrente, già aggiudicataria, ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante, in sede di controllo, ha revocato (nell'esercizio della discrezionalità a essa conferita dalle richiamate norme), l'aggiudicazione, ritenendola appunto responsabile di "gravi violazioni non definitivamente accertate" delle leggi tributarie.

Eccesso di potere per difetto di motivazione e d'istruttoria, difetto del presupposto, travisamento e illogicità manifesta le motivazioni addotte dalla ricorrente.

Le stesse, si fondano prevalentemente sul fatto che diverse cartelle e comunicazioni d'irregolarità notificate da Ader, sarebbero state oggetto di rateizzazione, altre di "rottamazione", altre di sgravio, con la conseguenza che la valutazione della stazione appaltante circa la "gravità" delle stesse, non sarebbe supportata da dati oggettivi. I giudici hanno ritenuto dover respingere il ricorso in quanto: «le gravi violazioni in materia fiscale sussistono, stante il numero e l'entità dei debiti tributari, alcuni dei quali anche accertati in primo grado dalla Commissione tributaria, si tratta di oltre trenta ipotesi di irregolarità per un importo complessivo estremamente significativo, ben superiore alla soglia consentita e, a tal proposito, appare condivisibile la tesi della stazione appaltante secondo cui la ripetitività degli adempimenti tributari per un ammontare complessivamente superiore alla soglia di gravità indicata dal legislatore costituisca indice d'inaffidabilità del concorrente e giustifichi l'estromissione».

D'altro canto, l'eccezione conferma la regola.

(*) Dirigente Amministrativo Asl, docente Anutel

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- Amelia, 13/02/2023: Gestione dei flussi finanziari Pnrr monitoraggio e rendicontazione - sistema Regis (9,00-16,00)

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