Appalti

Esclusione dalla gara per conflitto di interessi solo con prova rigorosa

Tar Lombardia: respinte le censure contro l’aggiudicazione per alcune tratte della Pedemontana

di Filippo Brunetti

l Tar Lombardia con la sentenza n. 2326 del 24 ottobre scorso ha respinto le censure mosse dal Consorzio Sis contro l’aggiudicazione all’Ati Webuild Spa della procedura per l’affidamento dei lavori di costruzione delle Tratte B2 e C della Autostrada Pedemontana Lombarda, rientrante nel 1° programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 («legge Obiettivo»). La sentenza merita attenzione perché, tra le molte altre cose, interpretando le disposizioni dell’articolo 42 del Dlgs 50/2016, ha ritenuto insussistente il denunciato conflitto di interessi di Webuild, che ne avrebbe dovuto determinare l’esclusione, in ragione della partecipazione indiretta detenuta da Cassa depositi e prestiti la quale, a sua volta, si aggiunge, come soggetto istituzionale, al pool di banche selezionate per il reperimento della provvista necessaria a coprire i costi dei lavori.

Il Tar ha ritenuto insussistente l’ipotesi di conflitto perché, secondo la giurisprudenza, il concetto in esame copre i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto. Sul tema si è concordemente espressa anche l’Anac con le linee guida n. 15/2019. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche il Tar ha quindi escluso la configurabilità di un conflitto d’interessi.

Le conclusioni sono rilevanti anche alla luce del ruolo di Istituto nazionale di promozione affidato a Cdp. La sentenza consente di rimarcare che l’istituto del conflitto d’interessi negli appalti pubblici è di particolare rilievo perché volto ad assicurare il rispetto del principio generale dell’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, per cui le scelte adottate dall’organo devono essere compiute conformemente alla regola dell’equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico.

Tuttavia, è di pari rango il principio di massima concorrenza delle gare pubbliche. Dunque l’esclusione per conflitto d’interessi richiede una prova rigorosa della sussistenza degli elementi ritenuti rilevanti per la configurazione dello stesso. Anche la bozza del nuovo codice dei contratti pubblici predisposta dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato contiene una specifica previsione che disciplina il regime del conflitto d’interessi in linea di continuità con l’attuale codice e in conformità con la normativa comunitaria, così nuovamente rimarcando la rilevanza dell’istituto.

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