I temi di NT+Professionisti a cura di Ancrel

Legge sul mercato e concorrenza e modifiche alle regole sulle partecipate pubbliche

di Marco Vinicio Susanna (*) - Rubrica a cura di Ancrel

La Legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), entrata in vigore il 27 agosto 2022, a eccezione dell'articolo 31 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, apporta alcune modifiche al decreto sulle partecipate pubbliche (Dlgs 175/2016 - Tuspp).

Le modifiche sono relative all'articolo 5 ove viene previsto che l'invio dell'atto deliberativo di costituzione di società o acquisto di partecipazione societaria, anche indiretta, da parte dell'amministrazione pubblica si presenta obbligatorio, non vincolante e non più a "soli" fini conoscitivi.

Pertanto, la Corte dei conti, nei sessanta giorni successivi al ricevimento dell'atto deliberativo, potrà:
(i) non rispondere. In tal caso si formerà il silenzio assenso e l'ente potrà procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione;
(ii) rispondere in senso:
(a) positivo circa la conformità dell'atto. In tal caso scattano:
• per la segreteria della Sezione della Corte dei conti competente l'obbligo di trasmettere all'amministrazione pubblica interessata il parere entro cinque giorni, termine non perentorio, dal deposito;
• per l'amministrazione pubblica interessata l'obbligo di pubblicare il parere entro cinque giorni, termine non perentorio, dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale;
(b) negativo, in tutto o in parte, circa la conformità dell'atto. In tal caso scattano:
• per la segreteria della Sezione della Corte dei conti competente l'obbligo di trasmettere all'amministrazione pubblica interessata il parere entro cinque giorni, non perentorio, dal deposito;
• per l'amministrazione pubblica interessata, oltre alla pubblicazione entro cinque giorni del parere sul proprio sito internet, l'obbligo di:
- o adeguarsi al parere di non conformità. In tal caso non è dato conoscere se l'ente pubblico dovrà riproporre l'iter, soluzione forse più conforme alla ratio della norma, ovvero l'aver reso l'atto conforme al parere possa permettere all'ente, implicitamente, di procedere all'operazione soprattutto se il parere contiene riferimenti "caratterizzanti" la non conformità;
- o non adeguarsi al parere di non conformità. In tal caso:
■ può rinunciare o sospendere, per riproporla successivamente innovando l'atto, l'operazione di costituzione o acquisto;
■può procedere egualmente all'operazione con un doppio obbligo in capo all'ente che dovrà:
• motivare analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere;
• pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le ragioni per le quali l'ente ha inteso discostarsene.

Qualche notazione sembra opportuna. Precedentemente l'invio alla Corte contabile avveniva espressamente a fini conoscitivi, ora quei fini implicitamente restano risultando più incisivi in quanto la Corte dovrà esprimersi con una propria deliberazione

Ulteriormente viene imposto un meccanismo di pubblicità che chiaramente ha come finalità quello di rendere trasparente ai terzi circa i presupposti dell'operazione (costituzione o acquisto), ma soprattutto la norma mantiene quella finalità ultima, già evidenziata precedentemente su queste pagine, di fornire in via preventiva indicazioni in merito all'utilizzo dello strumento societario previste all'articolo 5 del Tuspp.

Sotto altro punto di vista, appare evidente che la modifica introdotta al comma 3 dell'articolo 5 del Tuspp, comporterà diversi effetti in capo all'ente con un effetto pregnante rispetto alla precedente versione proposta del disegno di legge.

Quest'ultimo dovrà articolare in maniera puntuale e approfondita la propria deliberazione (oneri di motivazione analitica), tale da permettere all'organo destinatario di potersi esprimere in merito col proprio parere che sarà, evidentemente, diretto a vagliare i contenuti dell'atto deliberativo sotto un profilo non solo giuridico (formali e sostanziali), visto l'espresso riferimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché agli articoli 4, 7 e 8 del Tuspp, ma anche economico finanziario, visto il riferimento "particolare" alla sostenibilità finanziaria (già presente al c. 1 dell'art. 5) e alla compatibilità della scelta con quei principi immanenti nell'azione amministrativa di efficienza, di efficacia e di economicità.

Si tratterà, in definitiva, di un parere che da un lato indagherà in primis la sussistenza di quei vincoli di scopo e di attività di cui all'articolo 4 del Tuspp, anche con riferimento alla scelta gestionale diretta o esternalizzata del servizio affidato ovvero alla compatibilità di quell'atto con le norme eurounitarie sugli aiuti di stato.

Da un punto di vista formale, verificherà la presenza di una deliberazione emessa dell'organo competente, che contenga gli elementi essenziali dell'operazione proposta di costituzione o acquisto, con un chiaro effetto positivo volto ad anticipare eventuali situazioni patologiche di nullità o annullamento dell'atto previste agli articoli 7 e 8 del Tuspp.

Ciò che vale la pena qui sottolineare, però, è che l'organo destinatario dovrà esprimersi sulle caratteristiche di convenienza economica e finanziaria nonché sulla sostenibilità finanziaria della costituzione, o acquisizione, del veicolo. Ciò comporterà per l'ente la necessità di fornire alla Corte tutta quella documentazione di programmazione economico-finanziaria indispensabile a rendere il parere. Si pensi ad un servizio che l'ente decide di esternalizzare. In questo caso dovranno essere posti a confronto sia una situazione economica che finanziaria del servizio e a questa affiancare una situazione finanziaria che evidenzi la sostenibilità per l'ente. Tali aspetti saranno particolarmente rilevanti nel caso in cui l'ente intenderà svolgere un nuovo servizio rientrante nella casistica di cui all'articolo 4 in quanto dovranno essere affiancati da necessari ed idonei documenti di programmazione economico finanziaria.

Se quanto riferito è corretto, appare evidente che quella documentazione anche programmatoria dovrà essere, in una visone prospettica, particolarmente esaustiva per due ragioni. Da un lato permettere all'organo giudicante di poter esprimersi anche in un futuro contenzioso sulla correttezza e non aleatorietà di quei presupposti espressi nell'atto e nella documentazione allegata; dall'altro mandare indenne l'ente da ogni eventuale responsabilità qualora venisse posta in discussione il presupposto dell'opportunità economico-finanziaria del veicolo societario.

(*) Ancrel Bologna

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

ASSEMBLEA e CONVEGNO NAZIONALE Bari, 28 e 29 ottobre 2022
Quest'anno saremo ospitati dalla splendida città di Bari per l'Assemblea ed il Convegno annuale di ANCREL. Venerdì 28 ottobre alle 16.30 si svolgerà l'assemblea degli associati e a seguire la cena di gala.

ANCREL Nazionale, in collaborazione con ODCEC Bari organizza SABATO 29 OTTOBRE 2022 Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 a BARI il Convegno Nazionale ed in modalità Webinar COME CAMBIA L'ATTIVITA' DEL REVISORE DOPO IL PNRR E LA RIFORMA DEL TUEL? Premiazione Quinta Edizione PREMIO ANTONINO BORGHI Miglior tesi di Laurea in materia di Contabilità Enti LocaliModera gli interventi Gianni Trovati (Giornalista Sole 24ore)Antonio Decaro – Sindaco di Bari e Presidente ANCI*Elbano De Nuccio - Presidente CNDCECSaverio Piccarreta – Presidente ODCEC BariAntonio Vito Renna - Presidente Ancrel Bari Bat e Presidente Alp SudMarco Castellani - Presidente ANCRELInterventi dei RelatoriDott. Luciano Fazzi - Dottore Commercialista, Assessore al Bilancio di Siena e Presidente Ancrel Toscana Liguria "Le proposte Ancrel di modifica del Tuel e del Regolamento"Antonio Colaianni - Direttore Centrale per la Finanza Locale "Attività di monitoraggio e controllo del PNRR. Il ruolo del revisore negli enti locali soggetti attuatori"Rosa Ricciardi - Vice Presidente Ancrel e Presidente Ancrel Friuli Venezia Giulia "Le linee guida Ancrel sul PNRR"Salvatore Bilardo - Ispettore Generale Capo I.Ge.P.A. "Il ruolo della RGS a supporti degli enti locali nell'attuazione del PNRR"Rossana De Corato - Magistrato Sezione Regionale Puglia "Il ruolo della Corte dei Conti sul PNRR e le linee guida su Bilancio 2022-2024 e Rendiconto 2021" Premiazione ed intervento a cura del prof. Andrea Ziruolo, Presidente Comitato Scientifico per l'assegnazione della Quinta Edizione del premio A. BorghiLa partecipazione al Convegno consentirà l'acquisizione di 5 crediti formativi al superamento del test finale L'EVENTO E' GRATUITO, MA SOGGETTO A PRENOTAZIONE per le modaliltà scarica la locandina al link

INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA DEGLI ENTI LOCALI - SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE IN 6 LEZIONI PER REVISORI DI ENTI LOCALI
ANCREL NAZIONALE ed ODCEC di Lucca organizzano un Seminario in 6 lezioni per Revisori di EE.LL dal 4 ottobre all'11 novembre 2022 dalle ore 15 alle ore 17 su LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI SECONDO L'ANCREL: LA PROPOSTA FORMATIVA 2022 Webinar di 2 ore a lezione (n° 12 crediti formativi complessivi disponibili) Test di 5 domande per la verifica dell'apprendimento a fine ogni singola lezione. Scarica la locandina

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