Fisco e contabilità

Tari, la Cassazione torna a premere sui magazzini

Per la Corte la produzione di rifiuti speciali non basta a esentare l’intera area

di Pasquale Mirto

Con la sentenza 8222/2022, la Cassazione torna ad affrontare il problema della tassazione dei magazzini, peraltro in ambito specifico Tari.

Si tratta di tema d’attualità, anche alla luce delle nuove definizioni di rifiuti urbani e speciali dettate dal Dlgs 116/2020, che ha in parte riscritto il Testo unico ambientale ma senza modificare la disciplina speciale Tari della legge 147/2013.

È ben noto il contrasto interpretativo tra chi vorrebbe escludere tout court i magazzini dalla tassazione e chi li vorrebbe detassare solo con riferimento alle parti di aree in cui si producono rifiuti speciali (comma 649 della legge 147/2013).

La Cassazione, con la sentenza 8222/2022, va in questa direzione.

Il caso riguarda un magazzino nel quale si producevano rifiuti speciali da imballaggi terziari, smaltiti in via autonoma dall’impresa, ma senza alcuna dimostrazione in merito alla parte di aree in cui i rifiuti erano prodotti. Per la Corte, la produzione di rifiuti speciali non è da sola sufficiente a escludere dalla tassazione l’intera superficie utilizzata.

La Corte ricorda che il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte «a qualsiasi uso adibiti», suscettibili di produrre rifiuti urbani. La riduzione della superficie tassabile, nel caso di comprovata produzione di rifiuti speciali, opera anche per gli imballaggi terziari.

Per giurisprudenza di legittimità costante spetta al contribuente l’onere di provare i presupposti che danno luogo alla riduzione della superficie, come la natura speciale dei rifiuti prodotti, l’entità della superficie di produzione, lo smaltimento a proprie spese. Infatti, pur operando in regime di Tari il principio secondo cui spetta all’amministrazione l’onere della prova dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della presentazione della dichiarazione) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che integra un’eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

Nel caso scrutinato dalla Corte, invece, era stata illegittimamente disposta la detassazione dell'intera superficie solo in ragione del fatto che la società aveva provato di produrre rifiuti speciali, senza considerare che la produzione di rifiuti speciali in una porzione dell'insediamento produttivo non escludeva, né logicamente né giuridicamente, la produzione nello stabilimento ‘anche' di rifiuti urbani ordinari, produzione che non doveva essere dimostrata ad onere dell'ente impositore, in quanto ex lege ricollegata al solo ed obiettivo fatto materiale della detenzione dei locali.

Inoltre, la Cassazione, pur dando atto che la parte variabile della tariffa non è dovuta quando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali, ritiene che la parte fissa della tariffa è, invece, dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività, dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale. Si tratta, sostiene la Corte, di costi ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio.

È evidente l'attualità dei principi di diritto enunciati nella sentenza, anche a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 116/2020 e delle divergenze interpretative conseguenti.

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