Amministratori

Spazio al sindaco negli organi tecnici esterni fino all’autodesignazione

di Paolo Canaparo

La possibilità per un sindaco di essere designato in organismi esterni all'amministrazione di cui è a capo può dar vita a un complesso intreccio di interessi e incompatibilità, che va valutato attentamente alla luce del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del Tuel e del Dlgs 39/2013 sull'inconferibilità di incarichi nelle Pa e nelle società controllate.

Fa riflettere il caso recente, emblematico, del primo cittadino di Livorno, che addirittura si autodesigna rappresentante nel comitato di gestione dell'Autorità portuale del mar Tirreno Settentrionale, perché ritiene di essere in possesso delle competenze tecniche necessarie a svolgere l'incarico. Convinzione “corroborata” successivamente dalla sentenza 256/2018 del Tar Toscana, chiamato in causa dal sindaco dopo la «ricusazione» ricevuta dal presidente della port authority, cui spetta il potere di nomina nel comitato dopo la riforma delle Autorità portuali, parte della più generale riforma della Pa targata Madia.
Il punto è che il tribunale amministrativo riconosce legittima la decisione di autodesignarsi nel comitato, in ragione del diploma di laurea conseguito e della propria esperienza tecnico-professionale nel settore dell'economia dei trasporti e portuale, in tal senso nulla rilevando a fini ostativi lo svolgimento della carica elettiva presso l'ente designante. Le competenze tecniche del sindaco, insomma, fanno sì che vada ritenuta legittima la sua nomina in un organo che, a differenza del previgente quadro legislativo, non svolge più mere funzioni di rappresentanza politica degli enti coinvolti ma che ha assunto, invece, natura prettamente tecnica.

Certo l'ammissibilità dell'auto designazione da parte del sindaco, ipotesi sicuramente residuale, va verificata nel caso concreto, ma non è possibile escluderla a priori. Laddove la legge ha inteso introdurre determinate preclusioni, infatti, vi ha provveduto espressamente. Ugualmente non è applicabile nei confronti del Sindaco la disciplina sulle incompatibilità prevista dall'articolo 63 del Tuel, non risultando integrate nessuna delle ipotesi che tale norma disciplina. La natura tecnica della composizione del Comitato, in conclusione, salva l'autodesignazione del sindaco. Diversamente, si determinerebbe l'effetto di introdurre un divieto e un regime di incompatibilità per tutti i componenti tecnici che rivestono la carica di primo cittadino.

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