Fisco e contabilità

Speciale Telefisco/3 - Acconto Tari, tariffa 2020 se la delibera è pubblicata in ritardo

Se la decisione comunale è stata approvata nei termini (31 luglio 2021) ma inviata al Mef dopo il 14 ottobre, la prima rata va versata in base alle regole dell’anno precedente

di Giuseppe Debenedetto

Nel caso in cui la delibera di adozione delle tariffe Tari 2021 sia stata pubblicata sul sito del Mef oltre il 28 ottobre 2021, le rate di acconto Tari 2022 devono essere versate sulla base delle tariffe del 2020. Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze a Telefisco 2022, in risposta a un quesito sulla Tari riguardante il tema della tariffa applicabile in caso di pubblicazione tardiva della delibera sul portale del Mef.

La questione ha assunto rilevanza dopo il Dl 58/2019, che dal 2020 impone il pagamento della Tari in base alle tariffe dell’anno precedente per i versamenti eseguiti fino alla fine di novembre e l’applicazione delle nuove tariffe dal 1° dicembre. Un tema che si intreccia, peraltro, con la sorte delle delibere tariffarie approvate in ritardo rispetto al termine perentorio previsto per l’adozione del bilancio.

L’intreccio normativo

L’articolo 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) stabilisce che le delibere per le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali devono essere approvate «entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione».

La legge Finanziaria 2007, comma 169, ha poi codificato il principio della retroattività delle delibere tariffarie al 1° gennaio dell’anno, purché approvate «entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione», introducendo la proroga automatica di aliquote e tariffe dell’anno precedente nel caso in cui l’ente non deliberi entro i termini di approvazione del bilancio.

È comunque possibile ritoccare aliquote e tariffe entro il 31 luglio al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio (articolo 193 Tutel), sul presupposto che le delibere delle relative aliquote e/o tariffe che si intendono rivedere siano state già adottate entro il termine previsto per il bilancio (in tal senso si è espresso il Mef con la risoluzione 1/DF/2017).

In sostanza, vanno approvate entro il 31 marzo 2022 – salvo ulteriori proroghe – le delibere relative alle tariffe Tari 2022, previa presa d’atto o validazione del piano finanziario 2022/2025. Occorre prestare la massima attenzione al rispetto di tale termine, che la giurisprudenza considera perentorio e il cui sforamento comporta l’inefficacia delle delibere per l’anno in corso (Consiglio di Stato 4104/2017, 267/2018, 7273/2018 e 945/2019).

La pubblicazione tardiva

Conseguenze negative si verificano anche in caso di pubblicazione tardiva delle delibere sul portale del Dipartimento delle Finanze, alla luce del termine perentorio di trasmissione fissato al 14 ottobre di ciascun anno e della regola del Dl 58/2019 che non consente di applicare le tariffe dell’anno di riferimento prima del mese di dicembre.

Sul punto i tecnici ministeriali chiariscono che, se la delibera Tari 2021 è stata approvata nei termini (entro il 31 luglio 2021) ma inviata al Mef oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2021, l’acconto Tari 2022 andrà applicato sulla base delle tariffe Tari del 2020.

Dunque, la delibera tardiva è inefficace solo per l’anno di riferimento, ma produce comunque effetti per l’anno successivo. Così, se la delibera relativa all’anno 2021 viene pubblicata oltre il 28 ottobre 2021 e la delibera per l’anno 2022 non viene approvata o viene approvata oltre il 31 marzo 2022, le tariffe applicabili per l’anno 2022 (da intendersi a partire da dicembre 2022) sono quelle di cui alla delibera adottata per l’anno 2021 e pubblicata tardivamente.

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