Fisco e contabilità

Disavanzo di amministrazione, aumento di capitale e imposta di soggiorno: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Disavanzo di amministrazione
Le disposizioni di legge prevedono chiaramente che, in caso di emersione di ulteriore disavanzo nel corso del piano di rientro, lo stesso debba essere recuperato all'interno del periodo temporale stabilito, provvedendo a riformulare, con apposita delibera, il piano precedentemente adottato. Nel caso di specie a seguito dell'emersione di un ulteriore disavanzo avvenuto a causa dei vincoli apposti sui fondi Covid, l'ente decideva di adottare un nuovo piano di rientro con l'approvazione di una delibera in base all'articolo 188 del Tuel che prevedeva quote annuali spalmate sul bilancio 2022-2024. Tale comportamento, di fatto, determinava l'adozione di un piano di recupero quadriennale, dall'esercizio 2021, sino all'esercizio 2024. Le disposizioni in ordine al ripiano del disavanzo non hanno natura derogabile e, di conseguenza, non possono essere disattese dall'Ente, il quale avrebbe dovuto riformulare l'entità del recupero annuale, ma rimanendo sempre all'interno del periodo 2021-2023 e, quindi, assorbendo nelle annualità 2022-2023 la quota di ripiano prevista per l'annualità 2024.
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Deliberazione n. 8/2023

Aumento di capitale
Il Legislatore la necessaria e prioritaria valutazione sull'attinenza della società ai fini istituzionali dell'Amministrazione al momento dell'acquisizione della posizione di socio, ossia al momento della costituzione della società o dell'acquisizione di una partecipata diretta o indiretta; diversamente accade nell'ipotesi di mera sottoscrizione dell'aumento di capitale, quando l'amministrazione riveste già lo status di socio, precedentemente acquisito previa valutazione della compatibilità con i fini istituzionali. Le stesse ragioni hanno indotto il Legislatore, con la novella del 2022, a fornire un regime ad hoc sottoposto all'attenzione della Corte dei conti per i casi di costituzione societaria ed acquisizione di partecipazioni da parte della Pa. A ogni evidenza trattasi, quindi, di fattispecie alle quali è avulso il "mero" aumento di capitale: quest'ultima ipotesi, infatti, mediante l'incremento della quantità di azioni o quote non comporta il conseguimento ex novo della qualità di socio in capo all'ente pubblico.
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Deliberazione n. 5/2023

Imposta di soggiorno
Nella misura in cui i regolamenti comunali affidino ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra questo soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio avente connotazioni prettamente contabili, dal momento che prevede un'attività di riscossione e successivo riversamento di denaro e dunque implica "disponibilità materiale" di denaro pubblico. Ne consegue che il rapporto tra società (che effettua la gestione della struttura) ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto. Lo schema procedimentale di tipo contabile appena descritto non sembra, invero, venuto meno neppure a seguito delle modifiche introdotte in via emergenziale dall'articolo 180 del Dl 34/2020 atteso che la suddetta disciplina, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso, il quale, pur nella veste di responsabile del pagamento, rimane un agente contabile che è tenuto a riversare il denaro pubblico maneggiato nelle casse dell'ente.
Sezione giurisdizionale della Campania - Sentenza n. 33/2023

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