I temi di NT+Il focus

Aiuti-bis, nella Pa niente lavoro agile integrale per i genitori degli under 14

I dipendenti pubblici fragili conservano il diritto allo smart working fino a fine anno fermo restando l'obbligo di sottoscrivere l'accordo individuale con il datore

di Consuelo Ziggiotto

I lavoratori pubblici fragili conservano il diritto allo smart working fino a fine anno fermo restando l'obbligo di sottoscrivere l'accordo individuale con il datore di lavoro.

Nel settore privato, invece, il diritto allo smart working anche in assenza di accordo fino a fine anno è riconosciuto non soltanto ai lavoratori fragili ma anche ai genitori di figli con meno di 14 anni. Negli uffici pubblici no.

Questo è il risultato delle modifiche apportate in conversione del decreto Aiuti-bis alle disposizioni emergenziali in materia di lavoro agile.

La confusione non deve imperare anche se ricomporre il quadro giuridico non è una delle operazioni più semplici. Il risultato della matassa ricomposta sono regole diverse tra pubblico impiego e lavoro privato. Nessuna nuova se si pensa che sin dall'inizio della pandemia il lavoro agile emergenziale nel pubblico impiego è stato guidato dall'articolo 87 del Dl 18/2020 mentre nel settore privato ha da sempre guidato l'articolo 90 del Dl 34/2020. Le differenze hanno continuato ad esprimersi e lo hanno fatto anche nell'ultimo intervento del legislatore

La conversione in legge del Dl 115/2022, approdata in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2022, proroga alcune disposizioni legate all'emergenza sanitaria che trascina la sua coda nel diritto che viene riconosciuto fino al 31 dicembre ai lavoratori fragili di prestare la propria attività, laddove compatibile, in modalità agile.

L'articolo 23-bis, comma 1, del Dl 115/2022, modificando l'articolo 10, comma 1-ter del Dl 24/2022, consente di applicare fino a fine anno le misure in materia di lavoro agile per i soggetti fragili, pubblici e privati.

L'articolo 23-bis, comma 2, del Dl 115/2022, come convertito in legge, estende al 31 dicembre le disposizioni in materia di lavoro agile per i soli lavoratori del settore privato, quelle cioè che garantiscono ai genitori lavoratori che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito oppure a condizione che non vi sia altro genitore non lavoratore, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordo individuale, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Pari diritto al lavoro agile nel settore privato, in assenza quindi di accordo, è riconosciuto ai lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio accertato dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 83 del medesimo decreto (Dl 34/2020), disposizione che però non è stata prorogata e ha cessato di esplicare i suoi effetti il 31 luglio 2022.

Nel pubblico impiego l'obbligo di sottoscrivere l'accordo individuale non è più derogato dal 15 ottobre 2021, dai tempi cioè del Dm rientro in servizio, dell'8 ottobre 2021.