Urbanistica

Acquisto del credito a ostacoli per i bonus edilizi, dimenticate anche Sgr, Sim e Sicaf

Dai cessionari “qualificati” esclusi operatori soggetti alla vigilanza di Bankitalia

di Marco Piazza

Il meccanismo di circolazione dei bonus edilizi in vigore dal 26 febbraio 2022 dimentica di annoverare le società di gestione del risparmio e altri soggetti a vigilanza della Banca d’Italia fra gli intermediari che possono rendersene acquirenti dopo la prima cessione; inoltre restringe eccessivamente la platea degli utilizzatori finali del credito.

L’articolo 1 del Dl 13/2022 modifica l’articolo 1, comma 121 del Dl 34/2020 con lo scopo di impedire l’utilizzo fraudolento della possibilità di cedere ripetutamente i crediti d’imposta a favore dei soggetti che hanno sostenuto le spese di cui al comma 2 dell’articolo stesso (recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, misure antisismiche, restauro facciate, eccetera).

In estrema sintesi, il credito d’imposta può essere ceduto una prima volta a qualsiasi soggetto. Lo stesso credito – che viene appositamente tracciato – non può essere ceduto ulteriormente più di due volte, e solo nei confronti di banche e società appartenenti a gruppi bancari, assicurazioni e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario. A questi fini, il cosiddetto “sconto in fattura” operato dal fornitore non è considerato una cessione del credito. Quindi il fornitore che pratica al cliente lo “sconto in fattura” può utilizzare il credito direttamente o cederlo a chiunque. Successivamente lo stesso credito può essere trasferito solo nei confronti dei soggetti finanziari citati, ma per non più di due volte.

Probabilmente per una svista, fra i cessionari “qualificati” elencati nella norma non sono stati compresi numerosi operatori che, al pari delle banche, sono soggetti alla vigilanza della banca d’Italia e quindi offrono le stesse garanzie di correttezza offerte dalle banche. Fra questi, oltre, agli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, gli operatori del microcredito e i confidi minori, vi sono le Sgr, e le Sim non appartenenti a gruppi bancari e le Sicaf.

In questo modo, da un lato si impedisce a questi soggetti di utilizzare direttamente il credito acquistandolo da un soggetto diverso da chi ha sostenuto la spesa o dal suo fornitore che abbia praticato lo sconto in fattura; dall’altro – e questo è un aspetto altrettanto critico – li si esclude dal novero degli operatori che possono intervenire nella circolazione dei crediti.

Non solo. Dopo la prima cessione, gli unici contribuenti che potranno beneficiare del credito d’imposta saranno gli intermediari qualificati poiché questi non potranno, a loro volta, cederli ad altre tipologie di acquirenti (imprese industriali, commerciali, eccetera). Senonché si ha notizia che molti potenziali cessionari non sono già ora più disposti ad acquistare i crediti perché non prevedono di avere in futuro debiti d’imposta sufficienti per garantire la compensazione. Ricordiamo in proposito che molte banche stanno fruendo massicciamente della possibilità di trasformare alcune tipologie di imposte differite attive in crediti d’imposta. In questo contesto, l’intervento del legislatore, quindi rischia di introdurre ostacoli eccessivi rispetto all’obiettivo di impedire le frodi.

Va considerato, a questo proposito che alcune Sg hanno già attivato con successo fondi comuni d’investimento specializzati nell’acquisto di bonis edilizi con l’intento di contribuire la rivitalizzare l’economia del territorio. L’impossibilità di cedere i crediti acquistati a soggetti diversi dalle banche finisce con vanificare un intento apprezzabile anche sul piano socio economico.

È quindi auspicabile, che in sede di conversione del Dl 13/2022, il legislatore ponga rimedio all’incongruenza.

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