Whistleblowing, Garante della Privacy: servono maggiori tutele per chi segnala illeciti
Sanzionato il gestore dell'Aeroporto di Bologna e il suo fornitore di software: segnalazione traccabile
«L'identità dei whistleblower è protetta da uno specifico regime di garanzia e riservatezza previsto dalla normativa di settore per la particolare delicatezza delle informazioni trattate e per gli elevati rischi di ritorsioni e discriminazioni nel contesto lavorativo. In tale quadro, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, assicurandone l'integrità e la sicurezza». Lo ha ribadito dal Garante privacy che, a seguito di attività ispettive sugli applicativi usati per le segnalazioni di illeciti (whistleblowing), ha sanzionato la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per 40mila euro e il suo fornitore di software per 20mila euro per violazioni delle regole poste a tutela dei dati personali trattati. In particolare il Garante ha accertato il mancato utilizzo di tecniche di crittografia per la trasmissione e la conservazione dei dati e la violazione del principio della "privacy by design".
Nel corso dell'istruttoria è emerso infatti che l'accesso all'applicativo per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti avveniva senza l'uso di un protocollo di rete sicuro (https) e che l'applicativo stesso non prevedeva la cifratura dei dati identificativi del segnalante, delle informazioni relative alla segnalazione e della eventuale documentazione allegata.
«La società aereoportuale titolare del tracciamento - come ha ricostruito il Garante - tracciava poi, mediante i log generati dai firewall, l'accesso all'applicativo da parte dei dipendenti connessi alla rete aziendale. Ciò rendeva inefficaci le altre misure adottate per tutelare la riservatezza dell'identità dei segnalanti, considerato anche l'esiguo numero di connessioni all'applicativo in questione. Inoltre, tenuto conto della delicatezza delle informazioni trattate, dei rischi e della vulnerabilità degli interessati, la società avrebbe dovuto effettuare una valutazione di impatto».
Inoltre, «nel comminare la sanzione il Garante ha ribadito che il titolare del trattamento, anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, deve verificare la conformità ai principi di protezione dati impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio (ad es. disattivando le funzioni in contrasto con le norme di settore). L'Autorità ha sanzionato con un secondo provvedimento anche il fornitore dell'applicativo, nella sua qualità di responsabile del trattamento, sia per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza, sia per la mancata regolamentazione del rapporto con altre due società che trattavano i dati per suo conto».